È la prima volta che ci troviamo davanti a un’anomalia del genere e non possiamo girarci dall’altra parte. C’è infatti chi ha deciso di precettare il personale docente, come successo in alcune scuole di Trieste, per corsi sulla sicurezza proprio durante la sospensione delle lezioni per le vacanze pasquali. Dobbiamo intenderci bene su un punto: il profilo professionale del docente è determinato dal contratto di lavoro e dal suo regime giuridico, profilo che lo distingue nettamente dal personale ATA. Durante le vacanze il docente non deve prestare servizio, si trova in un regime di sospensione delle attività didattiche, salvo che per quelle calendarizzate e programmate ad inizio anno nel piano annuale delle attività. Certo, la sicurezza è fondamentale, nessuno lo mette in dubbio. Ma la verità è un’altra e dobbiamo avere il coraggio di dirla: mentre le nostre scuole cadono a pezzi e nella maggior parte dei casi non hanno nemmeno l’agibilità antisismica, lo Stato spende fiumi di soldi del PNRR per comprare computer, tablet e lavagne multimediali, a volte inutili o inutilizzate. Questo è il paradosso di una società che preferisce l’apparenza alla sostanza, la facciata alla sicurezza reale di chi in quelle aule deve studiare o lavorare, trascorrendo una parte importante della propria vita.
Ma andiamo alla normativa, perché è quella che conta. Ci sono gli articoli 28 e 29 del contratto nazionale, confermati dall’ultimo CCNL 2019-2021. L’articolo 43 parla chiaro: il lavoro del docente è articolato in attività d’insegnamento e attività funzionali. La norma è tassativa e chiara: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7”.
Non si può agire con improvvisazione o con atti d’imperio. Se un’attività non è nel piano deliberato a inizio anno, non la si può imporre a Natale, a Carnevale o a Pasqua. Purtroppo sta avvenendo qualcosa di nuovo con cui si stanno facendo ultimamente i conti e che potrebbe determinare nuovi contenziosi nelle scuole italiane. Si ha il sospetto che a Trieste, ma forse è accaduto anche in altre città o potrebbe accadere in futuro, sulla base dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, 11 agosto 2025, n. 23084, si sia intrapresa una nuova linea da parte dei dirigenti scolastici, linea ovviamente da contestare. Infatti, con detta ordinanza della Cassazione si è voluto sostanzialmente stabilire che la frequenza al corso di formazione sulla sicurezza, svolto durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, nel caso di specie a giugno, rientra nell’orario di servizio, purché entro il rispetto del limite settimanale dell’orario dei docenti. Alla luce dell’ordinanza, se non si richiedono le ferie durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, si potrebbe essere considerati a tutti gli effetti in servizio. Come avviene praticamente per il personale ATA. Concetto che non condividiamo e che dovrebbe essere chiarito con fermezza durante il prossimo rinnovo della parte normativa del CCNL scuola, vale a dire che durante il periodo di sospensione dell’attività didattica il personale docente non è da considerarsi in servizio, salvo attività preventivamente deliberate dal Collegio dei docenti e previste nel piano annuale delle attività.
Davide Zotti Esecutivo nazionale COBAS Scuola
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