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I collaboratori dei Ds e l’organico dell’autonomia

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Siamo in attesa dell’annuale Decreto Interministeriale sugli organici e della successiva Nota del MIUR con la quale si daranno indicazioni in merito alla dotazione organica del personale docente nelle autonome Istituzioni scolastiche.

Come dichiarato più volte dal Ministro Bussetti, il MIUR intende far partire regolarmente l’anno scolastico 2019/2020, con tutti i docenti in cattedra dal prossimo 1° settembre.

Da alcuni giorni le scuole sono impegnate nell’apertura delle funzioni per l’acquisizione dei dati degli alunni e delle classi di tutti gli ordini e gradi di istruzione, quale azione prodromica alle successive fasi.

E’ prassi ormai consolidata assegnare l’organico dell’autonomia tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’anno scolastico in corso e dell’entità della popolazione scolastica riferita al prossimo anno scolastico unitamente ad altre variabili quali il tasso di abbandono, gli ingressi e/o ripetenze in ogni anno di corso, il rapporto alunni/classi, la presenza di alunni con disabilità ed, infine ma non per ultimo, il PTOF.

ANCODIS vuol porre l’attenzione sull’organico di diritto per il prossimo triennio così come previsto nei commi 63 e 64 della Legge 107/2015.

E’ il caso di ricordare che l’organico dell’autonomia può essere utilizzato per esigenze didattiche e per necessità organizzative della scuola, in coerenza al Rapporto di Autovalutazione (RAV), alle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM), a quanto progettato e previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Quest’ultimo, in particolare, è elaborato dal Collegio dei docenti e contiene precise richieste inerenti il fabbisogno dei posti di potenziamento dell’offerta formativa in riferimento alle discipline e relative classi di concorso ed in coerenza con le finalità didattiche e le necessità organizzative.

Nel comma 14 della legge 107, infatti, si legge tra l’altro che “Il piano (…..) valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: (a….); b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa”.

Tra le necessità per una efficiente governance è data la possibilità di far svolgere ai Collaboratori del DS, individuati ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e del comma 83 art. 1 delle Legge 107/2015, attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

A tal proposito, non si può non ricordare il fatto (per noi uno dei tanti danni subiti dalla scuola italiana!) che la Legge di stabilità 2015 ha cancellato l’istituto dell’esonero del Collaboratore rinviando la questione/soluzione all’organico dell’autonomia.

Oggi, in applicazione dell’art. 28 del CCNL/2016-2018 è possibile per il Collaboratore del DS ottenere il distacco dalle attività di docenza attraverso l’utilizzo del docente assegnato parzialmente o integralmente allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa.

Da un questionario svolto tra gli iscritti al termine dello scorso A.S., i Collaboratori hanno dichiarato che nello svolgimento dell’incarico il 17% è stato con esonero totale, il 30% con esonero parziale ed il 53% senza esonero. Tra quest’ultimi il 58% si è trovato a lavorare anche con DS reggente.

Da questi dati appare evidente che le scuole italiane (con DS titolare o reggente) si trovano di fronte ad una palese ed intollerabile discriminazione: poche hanno avuto l’unità di potenziamento della stessa materia insegnata dal Collaboratore e tante altre invece anche con DS reggenti, che – ahimè! – non hanno potuto contare su questa favorevole e casuale circostanza (possiamo parlare di discriminazione tra le scuole!).

Ben diversa è la situazione per i docenti Collaboratori in organico nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria: con l’organico dell’autonomia, infatti, è stato possibile al DS distaccare parzialmente o totalmente il/i Collaboratore/i! (discriminazione tra i Collaboratori!)

Paradosso ancora più inaccettabile: molte scuole anche in reggenza si sono viste attribuire posti nell’organico di potenziamento per classi di concorso non richieste o addirittura non esistenti nell’organico dell’istituzione scolastica.

Per risolvere questa disparità di trattamento, da fonti sindacali è pervenuta notizia che il Miur si è impegnato a sollecitare i Direttori degli Uffici Regionali affinché, nell’assegnazione dell’organico di potenziamento, si tenga conto della classe di concorso del primo Collaboratore, come indicato nel PTOF.

Se questa ragionevole sollecitazione dell’Amministrazione fosse davvero confermata – e noi Collaboratori dei DS la auspichiamo in favore dell’efficienza della governance scolastica – allora potremmo dire con moderata soddisfazione che tutte le scuole hanno avuto rispettato il diritto all’organico dell’autonomia.

Quella vera e funzionale ai bisogni di una scuola……

Ancodis