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I Docenti sono pubblici ufficiali con obbligo di riferire notizie di reato al DS

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Se un docente, durante il suo servizio, viene a conoscenza di un’ipotesi di reato deve immediatamente “riferire” la notizia di reato al suo Dirigente scolastico. Nascondere al proprio DS una notizia di reato accaduta durante il servizio è un comportamento sanzionabile.

Caso che vede coinvolti docenti che hanno taciuto

Come appreso da una nota Ansa del 23 maggio 2019, un insegnante di 45 anni della provincia di Vercelli è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale su minore. La vittima degli approcci “spinti” è un’allieva di una scuola superiore del Vercellese. A denunciare i palpeggiamenti sono state le compagne della ragazza, che aveva confidato loro l’eccessiva confidenza dell’insegnante. Ulteriori accertamenti hanno permesso di ricostruire il clima amichevole e confidenziale che il docente avrebbe creato all’interno della classe, a tal punto che alcuni atteggiamenti sarebbero stati vissuti da qualche studentessa come vere e proprie avances.  Attualmente il professore, già arrestato e condannato in passato per analoghi episodi, si trova ai domiciliari. La procura di Vercelli, che ha coordinato le indagini, sta valutando la posizione di altri insegnanti che avrebbero tenuto nascosto l’episodio.

Rischi del docente che nasconde notizia di reato

È importante sapere che il docente ha l’obbligo di riferire al Dirigente scolastico qualsiasi notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. Qualsiasi docente durante l’esercizio delle sue funzioni è da considerarsi un “pubblico ufficiale” in quanto esercita una funzione disciplinata dal Diritto pubblico.

A tal proposito giova ricordare che l’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“. Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).

È utile ricordare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola pubblica nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi”.

Tale ruolo giuridico che è, senza alcun dubbio, associabile al ruolo del docente, obbliga l’insegnante, quando viene a conoscenza di un reato perpetrato a scuola o anche solo del sospetto di un reato (bullismo, abuso di minori, violenza psicologica, infrazione di una legge, furti, ricatti, etc…) , a riferire al Dirigente scolastico in modo ufficiale.

Nel caso dei docenti della scuola vercellese che avrebbero taciuto sulla vicenda che ha portato all’arresto un insegnante che avrebbe abusato sessualmente di una studentessa minorenne, il rischio penale minore sarebbe quello dell’omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, ai sensi dell’art.361 del codice penale, che comporterebbe un’ammenda da trenta euro a cinquecentosedici euro. Ma se i docenti avessero potuto impedire, con la loro denuncia, il reato e non lo avessero fatto, allora la loro posizione penale si aggraverebbe non di poco. Ovviamente il docente che non riferisce al DS notizie di reato è anche sanzionabile dal punto di vista disciplinare.