Home Alunni Il diritto alla trasparenza nelle operazioni di interrogazione degli studenti

Il diritto alla trasparenza nelle operazioni di interrogazione degli studenti

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l docenti o le Commissioni di esami di Stato possono fare le interrogazioni agli studenti, o il candidato, senza avere testimoni o a porte chiuse?

REGOLE NORMATIVE SULLE VALUTAZIONI DEGLI STUDENTI

Bisogna leggere con attenzione il DPR n.249 del 1998 che è lo statuto delle studentesse e degli studenti, all’art.2 comma 4 è scritto, con assoluta chiarezza, che lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

La trasparenza della valutazione necessita della presenza, durante l’interrogazione, di altri studenti della classe, mentre la tempestività pretende un’immediata valutazione volta ad evidenziare i punti di forza e quelli di criticità dell’interrogazione dello studente.

Per cui se lo studente è l’unico allievo presente in classe, perché gli altri studenti sono assenti, allora non è legittimo che il docente lo interroghi e soprattutto lo valuti in assenza di testimoni. Sarebbe una valutazione non trasparente e quindi viziata nella forma.

LO STRANO CASO DI UNA COMMISSIONE DI ESAMI DI STATO

Durante l’esame di stato 2017/2018 è accaduto che un candidato abbia richiesto che il suo esame si svolgesse a porte chiuse, impedendo ai compagni di classe e a tutto il pubblico che lo avesse voluto, di assistere allo svolgimento del colloquio orale del suddetto candidato. Il Presidente di Commissione ha acconsentito che il candidato svolgesse il suo colloquio a porte chiuse.

C’è stato chiesto se questo comportamento della Commissione, volto a soddisfare la richiesta, avanzata dal candidato, di svolgere la prova orale a porte chiuse, è legittima oppure no.

Non è legittimo chiudere al pubblico lo svolgimento di una prova orale di esame di Stato, infatti in analogia agli esami universitari o ai concorsi pubblici, si può applicare l’art. 6 comma 4 del DPR 487/1994: “Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”.

Bisogna però dire che nell’O.M.350 del 2 maggio 2018 non c’è cenno dell’obbligo di svolgere gli esami di Stato a porte aperte, tuttavia possiamo senza ombra di dubbio affermare che per prassi ormai consolidata è prevista la presenza del pubblico a tutti i colloqui dei candidati al superamento dell’esame di Stato ma, come puntualizzò il Preside Mario Rusconi di ANP, nel caso il pubblico presente dovesse fare confusione o non avesse un abbigliamento consono, potrebbe essere allontanato dall’aula del colloquio, sempre lasciando, per motivi di trasparenza, la porta dell’aula di esame completamente aperta.