Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, il sistema inclusivo della scuola italiana subisce un profondo cambiamento che investe direttamente il ruolo e la funzione del docente di sostegno. La figura dell’insegnante, storicamente ancorata alla dimensione didattico-relazionale, viene spinta a assumere anche le vesti di un progettista normativo e amministrativo, all’interno di un sistema scolastico sempre più burocratico.
Fra le più rilevanti novità, ricordiamo che il decreto ha modificato la tempistica per la redazione e l’approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), fissando scadenze molto rigide:
I suddetti tempi, se dal punto di vista organizzativo possono garantire la disponibilità delle cattedre sin dal primo giorno di scuola, dal punto di vista pedagogico-didattico sembrano provocare forti criticità, sia per gli alunni di nuova iscrizione, sia per coloro che sono già inseriti nel percorso.
Secondo diversi esperti di sostegno, infatti, elaborare il PEI degli alunni di nuova iscrizione già nel mese di giugno, sulla sola scorta della diagnosi clinica, senza conoscere l’alunno e doverlo modificare definitivamente entro le prime due settimane di ottobre, potrebbe presentare notevoli difficoltà. In appena un mese di scuola effettivo, i docenti si trovano a dover quantificare le ore di sostegno da assegnare, formulando un obbligo con adeguata motivazione.
Senza considerare che le ore assegnate tendono a mantenersi nel passaggio da un anno di corso al successivo, salvo aggiornamenti motivati da mutate condizioni del minore, irrigidendo ulteriormente il percorso.
Per gli alunni già iscritti, la criticità si manifesta nel confermare in via definitiva il PEI dell’anno precedente entro le prime due settimane di ottobre senza conoscere la reale composizione del gruppo classe.
La sezione potrebbe infatti cambiare con l’arrivo di nuovi alunni, modificando radicalmente le dinamiche relazionali del contesto.
E questa incertezza potrebbe creare una situazione di forte disagio per l’alunno o l’alunna con disabilità, rischiando di provocare persino forme di regressione nel suo delicato processo di crescita complessiva e di apprendimento.
Un’altra rilevante novità consiste nella ridefinizione delle competenze del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO): il decreto modifica radicalmente il vecchio meccanismo per cui il GLO si limitava a formulare una mera “proposta” delle ore di sostegno da trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali (USR), titolari dell’effettivo potere decisionale.
Con le nuove disposizioni, il GLO ha il compito di definire direttamente le ore di sostegno, motivandone in modo chiaro, rigoroso e responsabile la richiesta.
Tale quantificazione non può più basarsi sulla sola diagnosi dell’alunno/alunna, ma deve poggiare su concrete valutazioni pedagogiche e didattiche. Infatti entro le prime due settimane di ottobre, il GLO è chiamato a valutare attentamente sul campo una serie di elementi:
Dalla lettura attenta del testo del decreto 170/2026 si desume un peso giuridico enorme nell’affermazione relativa alla validità delle sedute del GLO, anche nel caso in cui non siano presenti tutti i suoi componenti, purché l’organismo sia stato regolarmente convocato entro il termine del 31 ottobre.
Se da un lato questa misura mira a evitare il blocco burocratico delle scuole causato dalle croniche carenze di personale, dall’altro assegna una forte responsabilità legale sulle spalle dei docenti. E l’eventuale mancata partecipazione dei medici specialisti e delle figure terapeutiche delle ASL, comunque tollerata dalla nuova normativa, priva il GLO del necessario supporto clinico esponendo la componente scolastica in prima linea nella giustificazione tecnica delle ore, assumendosi pieni rischi legali di fronte a potenziali contenziosi o ricorsi avviati dalle famiglie.
In questo scenario, il prezzo pagato per ottenere la stabilità della cattedra, sin dal primo giorno di scuola, rischia di essere quello di una forte rigidità progettuale.
Una rigidità che potrebbe gradualmente allontanare la figura dell’insegnante di sostegno dalla sua originaria funzione pedagogica, didattica e relazionale per avvicinarsi o integrarsi con quella di un funzionario dell’amministrazione scolastica, che valuta e ratifica, anche senza il supporto di una figura basilare ai fini dell’inquadramento del caso, quale è il neuropsichiatra o il medico specialista di riferimento dell’alunno con disabilità.