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Il docente non idoneo al servizio non può essere obbligato a compiti diversi

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Il Tribunale di Udine ha riconosciuto il diritto alla dispensa ad una docente inidonea che era stata licenziata dall’amministrazione perché aveva rifiutato l’utilizzo in altri compiti.
La docente era stata dichiarata inabile al servizio ma idonea ad altri compiti e pertanto l’amministrazione intendeva obbligarla a prestare servizio in qualità di non docente. A fronte del rifiuto della docente e alla sua richiesta di essere dispensata dal servizio (ai sensi dell’art. 4.4 del DM 79/2011 che disciplina la ricollocazione del personale dichiarato inidoneo nei ruoli ATA), il dirigente scolastico dell’istituto presso cui la docente era titolare l’ha dichiarata decaduta dall’impiego ritenendo che l’art. 7 comma 2 del DPR 171/2011 (ovvero il regolamento in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici inidonei) avesse cancellato la possibilità della dispensa.
Il giudice invece ha ritenuto fondata la domanda di dispensa avanzata dalla docente poiché per il giudice è lo stesso DPR 171/2011 all’art. 7 comma 9 a prevedere l’applicabilità della disciplina previgente al personale docente della scuola.
Il giudice inoltre ha ravvisato nel comportamento dell’amministrazione tutta una serie di illegittimità sul piano procedurale oltre che di merito per cui ha ritenuto di censurare la decisione dell’amministrazione e ha ordinato l’immediata riammissione in servizio della docente e il suo successivo collocamento in dispensa dal servizio per motivi di salute. Inoltre il giudice ha condannato l’amministrazione al pagamento degli stipendi non percepiti oltre che delle spese di lite.
Tale decisione è particolarmente rilevante perché conferma l’illegittimità al passaggio forzoso di tutto il personale docente inidoneo nei ruoli del personale ATA.