Il superamento della soglia massima di assenze scolastiche comporta la non ammissione all’anno successivo, anche se l’alunno vanta voti positivi e le assenze sono legate al lutto per la scomparsa del nonno, qualora la deroga non sia prevista dal regolamento d’istituto e la richiesta giunga a scrutinio ormai concluso. A stabilirlo è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione staccata di Catania, Sezione Terza), con la sentenza n. 2215/2026 e pubblicata il 24 luglio 2026.
La controversia ha preso avvio dall’impugnazione presentata dai genitori di uno studente minorenne frequentante un Istituto di Ragusa. Il Consiglio di Classe ne aveva deliberato la non ammissione allo scrutinio finale dopo aver riscontrato che l’alunno aveva cumulato assenze pari al 26,55% del monte ore personalizzato, oltrepassando così il tetto massimo consentito dalla normativa.
Di fronte alla decisione dei docenti, i genitori si sono rivolti alla giustizia amministrativa chiedendo l’annullamento del provvedimento. A sostegno del ricorso, la famiglia ha evidenziato come lo studente avesse riportato un rendimento scolastico complessivamente positivo e come lo sforamento delle assenze fosse esiguo. Nello specifico, i ricorrenti hanno lamentato il mancato riconoscimento della deroga per le assenze dei mesi di novembre e dicembre dovute al decesso del nonno paterno, giudicando irragionevole che la scuola ammettesse deroghe per impegni agonistici o motivi religiosi ed escludesse eventi luttuosi familiari. Inoltre, la difesa della famiglia ha contestato una presunta mancanza di trasparenza della scuola sulla preventiva comunicazione del monte ore e dei limiti di frequenza.
I giudici del TAR di Catania hanno giudicato il ricorso del tutto infondato, confermando la piena legittimità dell’operato della scuola e della Dirigente scolastica. Nella motivazione, il Tribunale ha ricordato che l’articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 impone come requisito vincolante per la validità dell’anno scolastico la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale.
Se da un lato la normativa consente agli istituti di prevedere motivate deroghe eccezionali, spetta alla singola autonomia scolastica individuarle in via preventiva. Nel caso di specie, il regolamento dell’Istituto recepiva fedelmente le casistiche della Circolare Ministeriale n. 20/2011, che contempla motivi di salute, terapie mediche, donazioni di sangue, sport agonistico ed esigenze religiose, senza tuttavia inserire i lutti familiari.
Il Collegio ha sottolineato che rientra nella discrezionalità dell’autonomia didattica della scuola stabilire quali situazioni giustifichino una deroga. Di conseguenza, l’evento luttuoso fatto valere dalla famiglia non poteva rientrare tra le cause giustificative previste dal regolamento interno.
A pesare sulla decisione del TAR è stata anche la tempistica della richiesta: la famiglia ha infatti presentato l’istanza per ottenere la deroga soltanto il 23 giugno 2026, ovvero a scrutinio finale già concluso. I giudici hanno chiarito che, in mancanza di una causa di deroga validamente e tempestivamente riconosciuta, la scuola non era tenuta a svolgere ulteriori valutazioni sul profitto positivo dello studente, dovendo applicare la misura preclusiva prevista dalla legge.
Infine, il Tribunale ha respinto le accuse relative alla presunta mancanza di informazione preventivamente fornita ai genitori. Dagli atti è emerso infatti che l’istituto scolastico aveva ripetutamente sollecitato e avvisato la famiglia in merito all’elevato numero di assenze attraverso comunicazioni scritte, chiamate telefoniche e convocazioni.
Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato rigettato e il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.