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Studente con ADHD, 103 note disciplinari e 10 insufficienze: il TAR Sicilia conferma la bocciatura

103 note disciplinari, dieci insufficienze nelle materie di studio ed un voto di condotta pari a 5/10: sono questi i numeri chiave al centro della sentenza n. 02469/2026 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza di Catania) ha confermato la legittimità della bocciatura di uno studente iscritto al primo anno di un Istituto Tecnico Economico e Tecnologico (I.T.E.T.).

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dai genitori del minore, affetto da Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) e riconosciuto invalido ai sensi della Legge 104/1992. La decisione chiarisce che le tutele per l’inclusione scolastica non costituiscono un “passaporto automatico” per la promozione in presenza di gravi lacune formative e di reiterati comportamenti sanzionati.

I fatti: sanzioni a tre cifre e rendimento insufficiente

La vicenda si è sviluppata nel corso dell’anno scolastico 2025/2026. Dopo la diagnosi di ADHD acquisita nell’ottobre 2025, il Consiglio di classe aveva stabilito la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Ciò nonostante, il percorso scolastico dell’alunno ha mostrato da subito marcate difficoltà, con nove insufficienze ed una media di 4,71 già al termine del primo quadrimestre.

A fronte dei continui episodi di disturbo e insubordinazione durante le lezioni, i docenti hanno registrato un totale di 103 note disciplinari nell’arco dell’anno. Allo scrutinio finale di giugno 2026, il Consiglio di classe ha quindi deliberato la non ammissione alla classe successiva, motivata dal permanere di dieci insufficienze, dal 5 in condotta e da una media complessiva del 4,71.

Le tesi della difesa familiare

Impugnando il provvedimento, la famiglia ha addotto diversi vizi procedurali e metodologici a carico della scuola:

  • Mancata predisposizione del PEI: l’assenza del Piano Educativo Individualizzato e la mancata assegnazione del docente di sostegno dopo il riconoscimento della Legge 104.
  • Adozione tardiva del PDP: consegnato ai genitori solo a febbraio 2026.
  • Gestione ritenuta punitiva: l’applicazione delle 103 note disciplinari avrebbe violato le raccomandazioni dello stesso PDP, che suggeriva di evitare punizioni per tutelare l’autostima dell’alunno.
  • Carenze nel supporto psicologico: ritardi e disservizi nell’attivazione dello sportello d’ascolto.

Le motivazioni della decisione del TAR

Il Collegio giudicante di Catania ha respinto il ricorso sulla base di precisi capisaldi di diritto.

La diagnosi di ADHD non giustifica o cancella atti di significativa insubordinazione o disturbo in classe. Il voto di 5/10 in condotta – di per sé sufficiente a determinare la bocciatura – trova piena e coerente motivazione nella sequenza delle 103 note sul registro.

Il giudizio di non ammissione si fonda sul mancato raggiungimento dei requisiti minimi di apprendimento. Le valutazioni didattiche rientrano nella discrezionalità tecnica dei docenti e non possono essere modificate dal giudice amministrativo.

In assenza della presentazione del Profilo di Funzionamento da parte della famiglia, la scuola non era tenuta a redigere il PEI né a convocare il GLO.

Infine, le norme di tutela per i Bisogni Educativi Speciali sono volte a sostenere lo studente, non a garantirne la promozione a prescindere dal merito e dall’impegno (art. 34 Cost.). Eventuali ritardi nell’attuazione del PDP non invalidano la bocciatura, pur potendo al più profilare responsabilità amministrative dell’istituto.

Il TAR ha dunque confermato il provvedimento di non ammissione, disponendo la compensazione delle spese tra le parti.

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