La valutazione scolastica deve rimanere un giudizio obiettivo sull’effettiva preparazione dell’alunno e non può essere “tarata” o ammorbidita in base alle sue condizioni personali o a presunte carenze nella gestione didattica. È questo il principio fondamentale ribadito dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, che con il decreto monocratico n. 137/2026 (pubblicato il 30 settembre 2026) ha respinto l’istanza cautelare monocratica presentata contro la bocciatura di uno studente di un Liceo Scientifico Statale.
Lo studente non era stato ammesso alla classe successiva a seguito dello scrutinio di fine anno scolastico 2025/2026, con delibera del Consiglio di classe del 26 agosto 2026. Il quadro valutativo riportava voti inferiori al sei nelle materie di disegno e storia dell’arte e matematica, oltre a un sette in comportamento.
Inoltrando ricorso al TAR contro la non ammissione, la pagella e i verbali del Consiglio di classe, la difesa dell’alunno ha sostenuto che la responsabilità dell’insuccesso e dell’impreparazione scolastica non dovesse ricadere sullo studente, bensì sull’Amministrazione scolastica. Nello specifico, si contestava al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Liceo di non aver predisposto un adeguato Piano Didattico Personalizzato (PDP) o di non averne monitorato con efficacia l’applicazione.
Il Presidente del TAR FVG ha rigettato la tesi difensiva basandosi su diversi punti chiave.
Innanzitutto, il TAR ha chiarito che le presunte lacune della scuola nella gestione dell’attività didattica o del PDP non possono costituire un titolo di pretensione per ottenere la promozione. Poiché le insufficienze dello studente sono accertate e incontestate, ammetterlo al ciclo di studi successivo – più impegnativo – servirebbe solo ad aggravare la sua posizione.
Inoltre, il giudizio espresso dai docenti in pagella ha la funzione obiettiva di verificare la preparazione e l’idoneità al passaggio di classe. Di conseguenza, la valutazione non deve essere condizionata, “tarata” o “adattata” sulla posizione personale dello studente, includendo valutazioni sullo stato di salute fisica o psichica, su contesti socio-culturali o su specifici disturbi dell’apprendimento.
Infine, la richiesta di annullare o rivedere le valutazioni dei singoli insegnanti costituisce un inammissibile giudizio di merito, sul quale il giudice amministrativo non può sostituirsi alla discrezionalità dei docenti.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare d’urgenza. La trattazione collegiale della vicenda è stata fissata davanti alla Camera di Consiglio per il 21 ottobre 2026.