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Bocciatura alla scuola primaria, è caso eccezionale, ma il TAR conferma la legittimità del provvedimento se ci sono insufficienze in tutte le materie

La non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria rappresenta un’eccezione nel sistema scolastico italiano, ma diventa legittima quando si registra una carenza totale di apprendimento in ogni disciplina e il corpo docente motiva adeguatamente la scelta nell’interesse formativo ed emotivo del minore. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione staccata di Catania, Sezione Terza) con la sentenza n. 02468/2026, pubblicata l’11 settembre 2026, respingendo il ricorso presentato dalla madre di uno studente di seconda elementare.

Il caso e il ricorso della famiglia

La vicenda trae origine dalla decisione assunta all’unanimità dal Consiglio di classe di una seconda classe di un Istituto Comprensivo, che aveva deliberato la non ammissione dell’alunno alla classe terza al termine dell’anno scolastico 2025/2026. Il quadro valutativo dello studente mostrava infatti giudizi di non sufficienza in tutte le discipline del piano di studi: italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia, musica, arte, attività motorie, educazione civica e religione.

La madre dell’alunno ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR. Nel ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 3 del D.Lgs. 62/2017 e della Circolare Ministeriale n. 1865/2017, norme che stabiliscono che l’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria debba costituire la regola generale – anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti – riservando la bocciatura a casi del tutto eccezionali e motivati. La parte ricorrente ha inoltre lamentato l’omessa considerazione del disagio familiare del bambino, presunte lacune nella comunicazione scuola-famiglia e la mancata formalizzazione ed esecuzione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) o di adeguate misure di recupero.

La pronuncia del TAR: l’insufficienza globale è un “caso eccezionale”

I giudici etnei hanno ritenuto il ricorso infondato. Ricostruendo il quadro normativo, il Collegio ha ricordato che, sebbene il D.Lgs. 62/2017 preveda di norma la promozione anche in presenza di livelli di apprendimento in via di prima acquisizione, la presenza di insufficienze in ogni singola materia impedisce di considerare gli obiettivi anche solo parzialmente raggiunti. La carenza generalizzata di apprendimento integra, di fatto, quel “caso eccezionale” richiesto dalla legge per disporre la ripetenza dell’anno.

Inoltre, il TAR ha evidenziato come la scuola abbia assolto all’onere di motivazione rafforzata prescritto dalla normativa. Dagli atti e dalla relazione tecnico-pedagogica allegata al verbale di scrutinio è emerso un quadro di grave disinteresse, caratterizzato dal rifiuto sistematico e prolungato dello studente di svolgere le attività scolastiche, di aprire libri e quaderni o persino di disporre il materiale sul banco, oltre a un atteggiamento di oppositività durante le verifiche e all’esecuzione dei compiti a casa da parte di terzi con una differente grafia.

Le strategie della scuola e la funzione educativa della ripetenza

I giudici hanno riconosciuto la validità dell’operato dell’istituto scolastico, rilevando come i docenti abbiano adottato molteplici strategie per incentivare l’alunno, tra cui approcci ludico-didattici, l’affiancamento con una compagna tutor, tecniche di time-out e un fitto canale di comunicazione con i genitori, testimoniato da ben otto colloqui svolti durante l’anno.

A fondamento della decisione di non ammissione, il Consiglio di classe ha posto un’articolata valutazione psicopedagogica: l’inserimento del bambino in una classe terza avrebbe comportato il confronto con richieste curricolari più complesse, generando una frustrazione insostenibile e compromettendo gravemente la sua autostima. La ripetenza della classe seconda è stata quindi individuata non come una misura sanzionatoria, ma come un’opportunità per concedere allo studente il tempo emotivo e cognitivo necessario a ritrovare la serenità e consolidare i prerequisiti di apprendimento.

Discrezionalità tecnica dei docenti e irrilevanza delle carenze del PDP

Nella sentenza viene ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui le valutazioni sul livello di apprendimento e sulle competenze degli studenti costituiscono espressione di discrezionalità tecnica riservata in via esclusiva ai docenti, che il giudice amministrativo può sindacare soltanto in presenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

Infine, con riguardo agli accertamenti medici – dai quali era emerso un funzionamento intellettivo nella norma che escludeva i presupposti per l’insegnamento di sostegno ex L. 104/92 – il TAR ha precisato che eventuali omissioni o imperfezioni nella predisposizione del PDP o nell’attuazione di misure compensative non possono viziare la legittimità della non ammissione. La tutela degli studenti con difficoltà di apprendimento mira infatti a porli nelle condizioni di frequentare con successo, ma non garantisce la promozione automatica a prescindere dall’effettiva preparazione raggiunta.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in ragione della peculiarità e della delicatezza della vicenda.

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