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14.07.2026

Immissioni in ruolo ordinarie, c’è tempo fino al 31 luglio e a scegliere prima la sede sono i vincitori dei concorsi

In questi giorni, in tutti gli Uffici scolastici Regionali di Italia, sono stati pubblicati gli avvisi riguardo la fase 1 delle immissioni in ruolo ordinarie per l’a.s. 2026/2027. Si tratta delle operazioni assunzionali informatizzate del personale docente che si trova inserito nelle Graduatorie di Merito dei concorsi a cattedra e nelle Graduatorie ad Esaurimento per le assunzioni in ruolo. È utile specificare che la compilazione dell’Istanza on line per le immissioni in ruolo, processata attraverso il sistema POLIS, non dà, di per sé, diritto all’assunzione, ma è subordinata all’utile posizione in graduatoria, in ragione del contingente autorizzato e delle
disponibilità effettivamente esistenti per ciascuna classe di concorso, al netto degli esuberi. Le fasi 1 e 2 delle immissioni in ruolo ordinarie dovranno terminare entro e non oltre il 31 luglio 2026.

Scelta delle sedi prima GM e poi GaE

Una delle domande più ricorrenti che vengono fatte dai nostri lettori è la seguente: “Nelle immissioni in ruolo per gli esiti della scelta delle sedi, viene data priorità agli aspiranti provenienti dalle Graduatorie di merito dei concorsi o agli aspiranti che provengono dalle GaE?”. Per rispondere a questa domanda è utile sapere che nell’allegato A delle “Istruzioni operative” al Decreto Ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026, precisamente al punto “A.4″ pag.4 dell’Allegato A è scritto quanto segue: “Per tutte le classi di concorso/tipologie di posto l assegnazione delle sedi ai candidati individuati quali aventi titolo all’assunzione avviene sulla base dell’ordine di individuazione sulla singola provincia e sulla singola classe di concorso/tipologia di posto, dando priorità ai candidati individuati dalle procedure concorsuali“.

Quindi le sedi per le immissioni in ruolo vengono assegnate prima agli aspiranti delle GM e poi a quelli delle GaE.

Priorità per diritti di precedenza

Nell’allegato A delle Istruzione operative per le assunzioni in ruolo, al punto “B6” è scritot chiaramente che l’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell ordine, dall articolo 21, dall articolo 33, comma 6, e dall articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

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