Breaking News

Incompatibilità nel Pubblico Impiego: si può fare l’attore di teatro e il docente? Serve l’autorizzazione?

Sara Adorno

Prosegue il ciclo di appuntamenti della rubrica “L’avvocato risponde”, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata all’approfondimento del diritto scolastico, realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica.
La nuova diretta di venerdì 5 dicembre ha visto protagonisti l’avvocato Dino Caudullo ed Elisa Cosentino, avvocato del Foro di Enna. Tema dell’incontro: “Le incompatibilità nel pubblico impiego e il regime speciale del personale docente”.

Durante la diretta, i due esperti hanno analizzato le principali norme che regolano le incompatibilità dei dipendenti pubblici — dagli articoli 98 della Costituzione e 53 del D.Lgs. 165/2001, fino all’art. 60 del DPR 3/1957 — che vietano ai pubblici dipendenti di esercitare attività commerciali, industriali o professionali, o di assumere incarichi alle dipendenze di privati. Verranno illustrate anche le deroghe previste per il personale a tempo parziale con orario non superiore al 50% e gli obblighi di comunicazione preventiva al datore di lavoro.

Si può fare l’attore di teatro e il docente? Si deve chiedere l’autorizzazione?

A questa domanda, l’avvocato Caudullo ha risposto: “L’autorizzazione è sicuramente necessaria in questo caso e deve essere richiesta al dirigente scolastico. Non è un’attività che si pone in incompatibilità oggettiva con l’attività di docenza (poiché di regola gli orari non coincidono o non si sovrappongono), ma presuppone comunque la richiesta di autorizzazione”.

RIVEDI LA DIRETTA

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate