Breaking News
Aggiornato il 25.02.2026
alle 17:40

Indire sostegno secondo ciclo, fabbisogno docenti e posti attivabili: i numeri per ordine di scuola – PDF

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi, 25 febbraio, il Decreto Ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026 che contiene modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 24 aprile 2025 n. 75 e al decreto interministeriale 24 aprile 2025 n. 77 relative ai percorsi in questione.

Il fabbisogno

Nell’Allegato B al decreto ci sono i numeri relativi al fabbisogno di docenti, che corrisponde al numero di docenti che negli otto anni precedenti hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2025, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

Da tale fabbisogno viene sottratto il numero dei docenti che sono iscritti ai corsi Indire e che completano le attività formative entro il 31 dicembre 2025.

Cosa cambia?

Ecco quali sono i cambiamenti apportati ai percorsi per chi ha svolto anni di servizio:

  • Innanzitutto i percorsi potranno concludersi entro il 31 dicembre 2026, prorogati di un anno dal 31 dicembre 2025;
  • Accedono ai percorsi di formazione, i docenti in possesso del titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei otto (non più cinque) anni precedenti;
  • L’Allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 24 aprile 2025, n. 75, contenente la definizione del “profilo professionale del docente specializzato” e i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione erogati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, è aggiornato e sostituito da un altro Allegato A.
  • L’Allegato B recante i “Posti attivabili per i percorsi di formazione sul sostegno di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106” è aggiornato e sostituito da un altro Allegato B tenendo conto del numero di docenti che, negli ultimi otto anni, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2025, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

Ecco quali sono i cambiamenti apportati ai percorsi per chi ha titoli esteri:

  • Possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro i quali abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 24 aprile 2025, non più 1° giugno 2024;
  • L’Allegato A è sostituito dall’Allegato C.

Il decreto e gli allegati

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate