C’è tempo fino alle ore 14:00 del 29 luglio 2026 per presentare, modificare o ritirare – nei casi consentiti – la domanda attraverso l’istanza “Informatizzazione Nomine Supplenze” su Polis. La procedura riguarda il conferimento delle supplenze annuali finalizzate all’immissione in ruolo sui posti di sostegno, delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché degli incarichi legati alla continuità didattica sul sostegno.
Tra i dubbi più frequenti degli aspiranti figura la possibilità di rinunciare ad una graduatoria inserita con riserva a favore di una a pieno titolo. Ecco cosa prevede la procedura.
A questa domanda ha così risposto il MIM con apposita faq:
Sì, qualora l’aspirante fosse inserito con riserva in una graduatoria e per lo stesso insegnamento fosse inserito a pieno titolo in una graduatoria di fascia inferiore può decidere di partecipare con l’inclusione a pieno titolo rinunciando a quella con riserva presente nella sezione degli insegnamenti.
L’assegnazione delle supplenze avviene attraverso una procedura interamente informatizzata che coinvolge aspiranti, scuole e Uffici scolastici.
Il procedimento si sviluppa in diverse fasi:
Nel caso in cui il docente abbia indicato preferenze sintetiche, riferite cioè a comuni o distretti anziché a singole scuole, l’ordine con cui vengono considerate le istituzioni scolastiche è determinato dall’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
Al termine dell’elaborazione, gli Uffici scolastici comunicano alle scuole e ai docenti gli esiti delle individuazioni, comprese le eventuali conferme sul sostegno finalizzate alla continuità didattica.
Particolare attenzione deve essere riservata agli aspiranti individuati per le supplenze finalizzate all’immissione in ruolo sui posti di sostegno. In questo caso è previsto un obbligo specifico: il docente dovrà accettare espressamente oppure rifiutare l’incarico entro cinque giorni, come stabilito dal D.L. 45/2025.
Il mancato riscontro entro il termine previsto equivale a una rinuncia, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla relativa graduatoria.