Con la recente Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL ha fornito nuove e importanti istruzioni operative riguardanti la gestione della certificazione medica per infortunio sul lavoro e le modalità per la ripresa dell’attività lavorativa. Il provvedimento nasce dalla necessità di aggiornare le prassi alle nuove tecnologie della sanità digitale e all’estensione delle tutele per diverse categorie di lavoratori.
La procedura inizia con l’invio telematico del Modello 1SS. Qualunque medico o struttura sanitaria che presti la prima assistenza è tenuto a trasmettere il certificato all’Istituto. All’interno del documento devono essere chiaramente indicati la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta e l’eventuale presunzione di invalidità permanente.
Il sistema prevede diverse tipologie di certificato (primo, continuativo, definitivo o riammissione), ma l’INAIL chiarisce che tale distinzione serve esclusivamente a fini operativi e non modifica il valore giuridico dell’attestazione.
Una delle novità più rilevanti riguarda il termine del periodo di infortunio. Il lavoratore può riprendere l’attività alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato inviato, senza l’obbligo di presentare un’ulteriore certificazione “definitiva”. Se alla scadenza non perviene un nuovo certificato di continuazione, l’INAIL provvede automaticamente a definire il periodo entro 15 giorni per garantire la corretta erogazione delle prestazioni.
Tuttavia, restano validi alcuni punti fermi:
Queste nuove istruzioni non si limitano agli infortuni, ma sono applicabili anche nei casi di malattia professionale.