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La laurea triennale e il rifiuto al primo lavoro non tolgono l’obbligo di mantenere il figlio

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 26 aprile n.10207, ha stabilito l’obbligo per il genitore di provvedere al mantenimento del figlio fino a quando non abbia l’indipendenza economica.

La Cassazione – riporta Il Sole 24 Ore – ha precisato che per eliminare l’obbligo a carico dell’ex coniuge non basta che il figlio abbia conseguito la laurea triennale e abbia rifiutato un’offerta di lavoro. La sentenza trae origine dal caso di un padre che, a seguito del divorzio, era tenuto a versare alla figlia il mantenimento di circa 850 euro al mese. Il genitore, in funzione del conseguimento della mini laurea e, soprattutto, di una concreta offerta lavorativa rivolta alla figlia, ma da quest’ultima rifiutata, non si riteneva più nelle condizioni di dover proseguire nel pagamento.

 

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I giudici, però, non la pensano così. Tesi bocciati sia nel merito che nella legittimità perché il criterio da seguire nello stabilire se e quanto versare doveva tenere conto in prima battuta delle aspirazioni del figlio. Nel caso concreto la ragazza aveva mostrato l’interesse a voler proseguire il percorso di studi per potersi specializzare ulteriormente e così poter svolgere un lavoro più vicino e consono alle proprie aspirazioni.

Ai giudici è sembrata più che legittima la richiesta della figlia e ha condannato il padre alle spese di giudizio oltre agli accessori di legge e spese forfettarie.

 

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