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La mobilità intercompartimentale esclude ancora la scuola

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L’art. 30 del lgs 165/2001 stabilisce l’istituto la mobilità intercompartimentale che esclude il personale della scuola, in quanto detto personale non è assoggettato alla limitazione delle assunzioni.

Tale procedura, tuttavia, non riguarda le altre pubbliche Amministrazioni dello Stato, le quali, invece, sono soggette a determinati parametri e vincoli di bilancio per le assunzioni del personale.

Insomma un docente che vorrebbe transitare in altre Pubbliche Amministrazioni dello Stato non può farlo perché il Miur non rientra tra le amministrazioni statali con limitazioni di assunzioni di personale. Ciò ci sembra palesamente deleterio e incostituzionale nei riguardi del comparto Scuola, perché a tutti i dipendenti dello Stato deve essere consentito di poter transitare in altre Amministrazioni, scuola compresa.

A tal proposito si chiede al MIUR di rivedere la disciplina della mobilità intercompartimentale anche per il personale della scuola nell’ottica di un arricchimento professionale e di favorire ai lavoratori del mondo della scuola di poter fare esperienze diverse in altri comparti dell’Amministrazione statale.

Mario Bocola