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Lavoratori fragili, non basta avere più di 55 anni. Lo dice Azzolina

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Chi ha più di 55 anni non è per definizione un lavoratore fragile. Lo ha ribadito la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso di un intervento su Radio 24.

Non basta avere più di 55 anni per essere un lavoratore fragile

La Ministra riprende quindi dal nota interministeriale dedicata proprio ai lavoratori fragili: “Avere più di 55 anni non significa essere fragile”, ha precisato Azzolina che poi spiega quali sono le condizioni per chiamarsi fragile un lavoratore: “Bisogna avere patologie pregresse di un certo rilievo. L’equazione che è stata fatta è scorretta. I numeri che si erano letti, 300 mila docenti, non corrispondono al vero. C’è una procedura per stabilire se un lavoratore è fragile e se deve essere sottoposto a sorveglianza speciale. Sono circolate alcune inesattezze“.

Mentre fino al 31 luglio 2020 era possibile svolgere lavoro agile e per gli esami di Stato 2019/2020 il docente riconosciuto fragile poteva interagire a distanza, per la ripresa dell’anno scolastico questa tipologia di servizio è stata mandata in pensione dal Dl agosto.

C’è da dire inoltre che il concetto di lavoratore fragile è cambiato anche con le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

Secondo le ultime stile Ocse, in Italia sarebbe circa il 40% del personale tra ATA e docenti ad avere superato i 55 anni. Quindi, circa 400 mila lavoratori della scuola, i quali alle soglie della pensione, con i contagi in salita, saranno a breve chiamati a rientrare in classe. E che potrebbero in alto numero ricorrere allo stato di malattia, soprattutto se in presenza di condizioni di salute in qualche modo precarie (ma non tali di produrre domanda di esonero dal ritorno sul posto di lavoro). Anche se, come ribadisce la Ministra, il requisito del superamento dei 55 anni non può bastare da solo.

La circolare sui lavoratori fragili

Secondo la circolare in questione, come abbiamo già riportato, il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Ne consegue che, con specifico riferimento all’età, tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.

Pertanto la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

La procedura per richiedere le misure di sorveglianza per il lavoratore fragile a scuola

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del!’ esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso con1penso clinico (ad esempio malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche).

Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

Anche nella ipotesi in cui i datori di lavoro non siano tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (ad es., in alcuni casi, le scuole), dovrà essere assicurata al lavoratore/alla lavoratrice la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria.

In quest’ultimo caso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice. il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

  • INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
  • le Aziende sanitarie locali;
  • i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2.

LA CIRCOLARE SUI LAVORATORI FRAGILI