Erasmus+, tante opportunità anche per i docenti: ecco cosa c'è da sapere

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23.05.2026

Le verifiche di fine anno scolastico, farle fuori dalle proprie ore di lezione è illegittimo. Il docente rischia la sanzione

Siamo alla fine dell’anno scolastico e la rincorsa al voto e all’interrogazione rappresenta una classica situazione che coinvolge milioni di studenti ma anche migliaia di docenti. Un genitore di una studentessa liceale ci chiede: ” È legittimo che una docente interroghi mia figlia fuori dalla classe, in un’ora scolastica in cui c’è un’altra docente a svolgere la lezione di un’altra disciplina, e in altra classe davanti a studenti che non siano i proprio compagni?“. La procedura descritta da questo genitore è, purtroppo, molto diffusa in tantissime scuole, ma si tratta con ogni evidenza di una procedura illegittima e che, se denunciata, potrebbe aprire, a carico del docente, un procedimento disciplinare.

Voti e Registro Elettronico

Ai sensi dell’art.1, comma 2 del DPR 122/2009, la valutazione degli studenti da parte dell’insegnante è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del DPR 249/98 e sue successive modifiche. Quindi il voto di una interrogazione dovrebbe essere inserito, in tempo reale (comunque tempestivamente), nel registro elettronico nell’ora e nella data precisa in cui il docente ha firmato e svolto l’ora di lezione.

Per una valutazione di un colloquio orale si definisce tempestività il momento stesso della conclusione della verifica. La trasparenza si manifesta anche con la chiarezza del voto secondo una griglia di valutazione predisposta prima della prova e resa pubblica a tutti gli studenti.

Attenzione al falso ideologico

La compilazione del registro elettronico è una cosa molto delicata e non bisognerebbe dimenticare che le operazioni digitali sono sempre tracciabili. Per questo è sconsigliato registrare alcuni voti in giorni ed ore in cui in realtà non si è effettuata l’interrogazione o non si è svolta la verifica. Un comportamento del genere potrebbe comportare, in casi di contenzioso e in situazioni particolari, il rischio di una denuncia per falsità ideologica da parte della famiglia e l’apertura di un procedimento disciplinare da parte del dirigente scolastico.

L’art. 479 del codice penale punisce il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta in un atto pubblico fatti non veritieri. La Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 giugno 2014, n. 23237 condanna un docente, ai sensi dell’art.479 del codice penale, per avere attribuito un voto negativo ad un alunno nel giorno in cui lo stesso alunno era assente, la stessa cosa potrebbe capitare ai docenti che, pur in buona fede, prelevano gli alunni dalle classi, in momenti in cui dovrebbero seguire altre materie, per interrogarli in altre classi, per poi caricare il voto sul Registro Elettronico in giornate e in ore in cui l’interrogazione non csi è svolta realmente. Bisogna fare attenzione all’uso del Registro Elettronico e all’indicazione dei voti in momenti reali in cui si è svolta la verifica, altrimenti si rischia di incappare nel reato di falso ideologico.

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