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Liceo fa marcia indietro sul debito scolastico in Arte, ma il TAR lo condanna a pagare 1.500 euro di spese legali

Prima la sospensione del giudizio a giugno, poi il ricorso al tribunale amministrativo e infine la marcia indietro dell’istituto scolastico. Una vicenda scolastica giunta davanti al TAR per la Puglia (Sezione Seconda di Lecce) si è conclusa con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma con una nota dolente per l’amministrazione: il MIM e il Liceo di Lecce sono stati condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

La vicenda e l’impugnazione dei genitori

La controversia è scaturita al termine dell’anno scolastico 2025-2026, quando il Consiglio di Classe ha deliberato la sospensione del giudizio nei confronti di uno studente. Contestualmente, la scuola aveva fissato per il 27 agosto 2026 una prova scritto-grafica per il recupero del debito formativo nella materia di Disegno e Storia dell’Arte, senza tuttavia prevedere l’obbligo di alcun corso di recupero.

Contro il verbale dello scrutinio finale e le relative comunicazioni si sono opposti i genitori dell’alunno, i quali hanno promosso ricorso al TAR Lecce chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.

Il riesame in autotutela e l’assegnazione del 6/10

A sbloccare la situazione è stato il primo intervento dei giudici amministrativi: a seguito della notifica del ricorso e dell’ottenimento del decreto cautelare monocratico del 29 luglio 2026, la scuola ha riesaminato la posizione dello studente. Il 3 agosto 2026, il Consiglio di Classe ha deliberato in autotutela di:

  • Riformare il giudizio attribuendo al ragazzo la valutazione finale di 6/10 in Disegno e Storia dell’Arte;
  • Annullare la sospensione del giudizio del 10 giugno 2026 e tutti gli atti consequenziali;
  • Assegnare allo studente un credito scolastico pari a 8 punti.

La sentenza del TAR: condanna per “soccombenza virtuale”

Vista la risoluzione della posizione scolastica dell’alunno, i genitori hanno chiesto al TAR di dichiarare la cessazione della materia del contendere, sollecitando però la condanna della controparte al pagamento delle spese, rese necessarie dall’avvio dell’azione giudiziaria.

Il collegio giudicante ha accolto la richiesta della famiglia. Con la sentenza n. 01181/2026, il TAR di Lecce ha dichiarato la cessazione del contendere ma, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha posto integralmente le spese di giudizio a carico dell’amministrazione. La scuola e il Ministero dovranno pertanto versare alla famiglia la somma di 1.500 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato per la causa.

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