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Liceo quadriennale, il TAR annulla il passaggio forzato al quinquennale della studentessa che aveva frequentato solo 4 anni alla primaria

Un provvedimento di “interruzione” del percorso scolastico adottato a tre anni di distanza dall’iscrizione è illegittimo e va annullato. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta, sentenza n. 05193/2026), accogliendo il ricorso presentato dai genitori di una studentessa minorenne.

Il caso: il passaggio coatto al quinquennale

La vicenda nasce dal decreto emesso il 23 giugno 2026 dalla Dirigente Scolastica di un Liceo Scientifico. L’atto disponeva l’interruzione del percorso liceale quadriennale straordinario – avviato nel 2023 e frequentato con profitto per tre anni dalla giovane – imponendole il passaggio coatto al percorso ordinario quinquennale a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.

La scuola ha giustificato la decisione affermando che l’alunna non possedesse il requisito formale del percorso di otto anni antecedente alle superiori. Soltanto nel corso dell’anno 2025/2026 l’istituto sarebbe infatti venuto a conoscenza dell’abbreviazione della scuola primaria risalente al 2016/2017, quando la studentessa era stata ammessa direttamente alla seconda classe previo esame di idoneità.

Le motivazioni dei giudici

I giudici del TAR hanno anzitutto chiarito la qualificazione giuridica dell’atto: la decisione integra a tutti gli effetti un annullamento d’ufficio in autotutela del precedente atto di ammissione.

In questa veste, la decisione della scuola è risultata viziata sotto molteplici profili:

  • L’atto è giunto ben oltre i termini perentori previsti dalla legge per l’esercizio dell’autotutela, essendo trascorsi tre anni dall’ammissione.
  • È mancata la tutela del legittimo affidamento: nella motivazione non vi è traccia di un bilanciamento tra l’interesse al “ripristino della legalità” e la posizione della minore. La ragazza non solo ha superato i tre anni con brillanti risultati scolastici, ma si è distinta anche in attività sportive extrascolastiche.

Vizi di istruttoria e violazione del contraddittorio

Nel testo della sentenza, il TAR ha sottolineato che spettava all’istituto verificare i requisiti già nel 2023 all’atto dell’ammissione, interloquendo direttamente con gli altri istituti o acquisendo il fascicolo personale.

Inoltre, è stata accertata la violazione delle garanzie partecipative: la scuola non ha fornito alcuna formale comunicazione di avvio del procedimento. Il semplice colloquio informativo di fine anno convocato dai genitori è servito unicamente a comunicare una decisione già presa, e non a garantire la partecipazione all’istruttoria. Infine, i giudici hanno ribadito che il parere reso dall’Ufficio Scolastico Regionale non poteva essere considerato arbitrariamente “vincolante” per spogliare l’istituto della propria autonomia decisionale.

La decisione finale

Il TAR Campania ha quindi annullato il provvedimento dirigenziale, disponendo la regolare prosecuzione del percorso quadriennale da parte della studentessa. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’USR Campania e il Liceo Scientifico sono stati condannati in solido al pagamento di metà delle spese di giudizio.

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