Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima) ha accolto il ricorso promosso dal genitore di una studentessa con disabilità contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale. Con la sentenza n. 1473 del 16 settembre 2026, i giudici amministrativi hanno annullato i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico che confermavano la formazione di un’unica classe anziché valutarne lo sdoppiamento.
La vicenda trae origine dalla situazione creatasi presso un Liceo delle Scienze Umane (LSU) appartenente a un Istituto di Istruzione Superiore in provincia di Ferrara. Per l’anno scolastico 2025/2026, l’Amministrazione scolastica aveva disposto l’accorpamento di due classi prime dell’anno precedente in un’unica classe seconda. La consistenza numerica della classe è così progressivamente salita fino a 28 studenti, tra cui 5 alunni con disabilità titolari del diritto all’insegnante di sostegno. Considerata la presenza simultanea dei docenti curriculari e dei docenti di sostegno, nel locale scolastico si trovavano contemporaneamente fino a 33 persone.
Oltre all’elevata numerosità, il ricorso ha denunciato rilevanti criticità strutturali e di sicurezza. L’aula assegnata presentava una superficie di appena 48,69 metri quadri, spazio del tutto insufficiente rispetto ai parametri prescritti dalle norme d’igiene, di edilizia scolastica e di prevenzione incendi, le quali imporrebbero una superficie minima di ben 64,68 mq per accogliere 33 persone. Inoltre, la documentazione elaborata dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) e dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) aveva espressamente evidenziato come l’eccessiva numerosità della classe rappresentasse una vera e propria “barriera” per il percorso di apprendimento e di integrazione.
Nelle motivazioni della decisione il TAR ha richiamato la disciplina di cui all’articolo 5, comma 2, del d.P.R. n. 81/2009, la quale stabilisce che le classi che accolgono alunni con disabilità debbano essere costituite, di norma, con un numero di studenti non superiore a 20.
I giudici hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tale limite di 20 alunni deve considerarsi applicabile anche alle classi intermedie e successive al primo anno. La ratio della norma è infatti quella di evitare che una classe troppo numerosa generi percorsi didattici eccessivamente differenziati, recando un serio pregiudizio al diritto fondamentale all’istruzione. Qualora l’Amministrazione intenda derogare a tale soglia (“di norma”), la scelta deve essere adeguatamente motivata all’esito di una congrua e approfondita attività istruttoria.
Nel caso specifico, i giudici hanno riscontrato palesi contraddizioni e difetti di motivazione negli atti dell’Ufficio Scolastico, che aveva ignorato i segnali di disagio, i rumori di fondo e le specifiche esigenze compensative dell’alunna emersi nel corso degli accertamenti.
Il TAR Emilia-Romagna ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, affermando il dovere dell’Amministrazione scolastica di riesaminare l’intera vicenda e di adottare le determinazioni di competenza previo un idoneo riesame istruttorio, volto a verificare la reale adeguatezza della composizione della classe rispetto alle esigenze degli studenti con disabilità.