Una docente precaria che ogni anno ha incarichi di supplenza di ogni tipologia ci chiede: “Quali sono le norme sulle assenze per malattia per i supplenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto? Le stesse norme valgono anche per le supplenze brevi?“
Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Per cui, mentre il calcolo del periodo dei 9 mesi per cui il docente non di ruolo ha diritto alla conservazione del posto parte dal giorno precedente all’ultimo evento morboso (per esempio il 26 ottobre 2026) a ritroso fino al 26 ottobre del 2023, il calcolo del primo mese di assenza per malattia, del secondo e terzo mese, si rinnova per ogni anno scolastico pur tenendo conto del calcolo dei 9 mesi calcolati su base triennale.
C’è da specificare che i 9 mesi per cui il docente supplente al 31 agosto o al 30 giugno mantiene la conservazione del posto sono complessivi tenendo conto anche dei tre mesi retribuiti. Per cui oltre i tre mesi retribuiti il docente supplente ha diritto ad ulteriori 6 mesi di assenza per malattia senza assegni. È importante specificare che dal 4° al 9° mese di assenza per malattia dove il posto viene conservato senza avere diritto alla retribuzione, non vienecalcolato alcun punteggio perché il servizio è da considerarsi interrotto a tutti gli effetti giuridici ed economici.
Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.