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Malattia, patologie che non riducono lo stipendio

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Per le assenze per malattia sono previste delle decurtazioni retributive, che però non riguardano determinate patologie.

Infatti, il CCNL Scuola, all’art. 17, comma 9, prevede che sono escluse dal computo della malattia ordinaria tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportano l’effettuazione di terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital. Sono ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti  e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.

Questo beneficio è stato confermato anche dall’art.71, comma 1, della L. 133/2008, prevedendo espressamente che “fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore la decurtazione retributiva non si debba operare per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.

La definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati. Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.