Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha chiarito, attraverso una serie di FAQ, le modalità di attribuzione del credito scolastico nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti. Le indicazioni riguardano casi frequenti e situazioni particolari che coinvolgono studenti con percorsi formativi articolati o discontinui.
Credito scolastico: quando viene attribuito
Una delle precisazioni principali riguarda il momento in cui si assegna il credito. Anche quando il Patto Formativo Individuale (PFI) prevede che il secondo periodo didattico sia suddiviso in due anni scolastici, il credito non viene attribuito annualmente.
Il MIM chiarisce infatti che il credito scolastico deve essere assegnato solo al termine dell’intero periodo didattico, indipendentemente dalla sua articolazione temporale.
Errori di attribuzione: come correggerli
Può accadere che, per errore, venga attribuito un credito già al termine del primo anno del secondo periodo didattico. In questi casi, la procedura varia:
- Se lo studente resta nello stesso istituto, la scuola procede in autotutela, annullando il credito assegnato erroneamente e riassegnandolo correttamente alla fine del periodo didattico.
- Se lo studente si trasferisce, sarà la nuova scuola a effettuare una valutazione complessiva finale, tenendo conto anche dei risultati intermedi, e ad attribuire il credito secondo le regole ordinarie.
Passaggio dall’istruzione diurna ai percorsi per adulti
Un caso particolare riguarda gli studenti che, dopo aver frequentato la classe terza dell’istruzione diurna, passano ai percorsi per adulti.
In queste situazioni, il percorso già svolto viene riconosciuto all’interno del PFI. I voti conseguiti nel sistema diurno devono quindi essere considerati nello scrutinio finale del secondo periodo didattico, contribuendo alla media complessiva da cui deriva un unico credito scolastico.
Studenti provenienti dal vecchio ordinamento
Per gli studenti che hanno frequentato corsi serali del vecchio ordinamento (precedente al DPR n. 263/2012) e che avevano già ottenuto crediti separati per il terzo e il quarto anno, la regola è questa:
- I crediti già acquisiti restano validi e riconosciuti.
- Se lo studente prosegue nel nuovo ordinamento, tali crediti non devono essere ricalcolati.
Studenti già diplomati e nuovo percorso di studio
Un’altra casistica riguarda chi è già diplomato in un percorso diurno e decide di intraprendere un nuovo indirizzo nell’istruzione degli adulti.
In questo caso:
- I crediti relativi agli anni precedenti restano quelli già ottenuti.
- A questi si aggiunge il credito maturato nel terzo periodo didattico del nuovo percorso.
Le faq Istruzione degli adulti
- Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, qualora il patto formativo individuale (PFI) dello studente preveda la fruizione del secondo periodo didattico in due anni scolastici, il credito scolastico viene attribuito distintamente per il primo e per il secondo anno?
No, il credito scolastico si assegna solo e sempre al termine dell’intero periodo didattico.
- Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, nel caso in cui ad uno studente al termine del primo anno del secondo periodo didattico sia stato erroneamente attribuito un credito, come occorre procedere?
Se lo studente permane nello stesso istituto scolastico, questo procede in autotutela ad annullare l’errata attribuzione del credito al termine del primo anno del secondo periodo didattico e attribuisce il credito al termine dell’intero secondo periodo didattico. Se lo studente si è trasferito in altro istituto e vi ha frequentato il secondo anno del secondo periodo didattico, la scuola di successiva frequenza dovrà esprimere una valutazione finale complessiva del secondo periodo didattico, tenendo conto della valutazione intermedia già espressa dall’altro istituto, e poi procedere con l’attribuzione del credito nella modalità ordinaria prevista per i percorsi di secondo livello, ossia sulla base della media dei voti assegnati nella valutazione finale al termine dell’intero periodo didattico.
- Come occorre procedere nel caso di uno studente che, dopo aver frequentato la classe terza dell’istruzione “diurna”, conseguendo al termine dell’anno l’ammissione alla classe successiva e il credito scolastico, sia stato poi inserito nel secondo periodo didattico dell’istruzione degli adulti?
Il percorso già compiuto da questo candidato nella classe terza dell’istruzione “diurna” è stato considerato nell’ambito del PFI, ed ha determinato le modalità e i tempi di frequenza del secondo periodo didattico dell’istruzione degli adulti di secondo livello. Si ritiene perciò che dei voti conseguiti in esito al terzo anno del percorso “diurno” si debba tener conto nell’ambito dell’assegnazione dei voti delle discipline in sede di scrutinio finale del secondo periodo didattico, pervenendo poi, sulla base della media di tale scrutinio finale, all’attribuzione di un unico credito (nella modalità ordinaria per i percorsi di secondo livello).
- Come occorre procedere nel caso di uno studente di un corso serale di vecchio ordinamento (ossia l’ordinamento precedente alla riforma introdotta dal DPR n. 263/2012 e applicata dall’a.s. 2013/14) cui sia già stato attribuito un credito distintamente per il 3^ e per il 4^ anno e che abbia successivamente interrotto gli studi, riprendendoli poi in un percorso di secondo livello di nuovo ordinamento?
In questo caso lo studente ha già assolto la frequenza del terzo e del quarto anno, ed ha frequentato nel nuovo ordinamento solo il terzo periodo didattico. I crediti separatamente conseguiti all’esito del terzo e del quarto anno del percorso di vecchio ordinamento sono da considerare acquisiti.
- Come occorre procedere, in relazione al credito assegnato per il 3^ e 4^ anno, nel caso di uno studente che si è già diplomato in anni recenti in un percorso “diurno” e che, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti da parte della Commissione per la definizione del PFI, è stato ammesso al terzo periodo didattico di un percorso di secondo livello di altro indirizzo?
Per questo candidato, che ha frequentato nel secondo livello dell’istruzione degli adulti solo il terzo periodo didattico, il credito per gli anni precedenti è quello già assegnato nel percorso “diurno”; esso va sommato al credito relativo al terzo periodo didattico.