Con l’avvicinarsi dell’esame di Maturità 2026, uno dei passaggi cruciali per le istituzioni scolastiche è la configurazione delle commissioni. Mentre il presidente e i commissari esterni sono di nomina ministeriale (tramite l’Ufficio scolastico regionale), la figura del commissario interno rappresenta l’elemento di continuità didattica per gli studenti, essendo scelto direttamente all’interno dell’istituzione scolastica.
La struttura della commissione
Presso le scuole statali e paritarie viene costituita una commissione ogni due classi. Ogni classe ha diritto a due membri interni, che operano in parità numerica con i due membri esterni, sotto la guida di un presidente esterno. La partecipazione a tali commissioni non è facoltativa, ma rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni del personale della scuola.
Chi può essere designato?
I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe. I criteri principali per la scelta includono:
- Appartenenza al consiglio di classe: devono essere docenti della classe, titolari dell’insegnamento individuato dal decreto ministeriale n. 13/2026.
- Stato giuridico: possono essere designati sia docenti a tempo indeterminato che a tempo determinato.
- Competenza sulla disciplina: è possibile designare un docente la cui classe di concorso differisca da quella ordinamentale, purché stia effettivamente insegnando la disciplina nella classe terminale di riferimento.
- Limite di incarichi: un docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un massimo di due classi, appartenenti alla stessa commissione.
Casi particolari e criteri specifici
Esistono situazioni peculiari che richiedono accorgimenti specifici nella nomina:
- Istituti Professionali: negli istituti del nuovo ordinamento, i commissari interni devono essere scelti tra i docenti titolari degli insegnamenti dell’Area di indirizzo che concorrono alle competenze della seconda prova scritta. Non possono invece essere designati per insegnamenti introdotti autonomamente tramite la quota di autonomia o flessibilità.
- Candidati esterni: in caso di commissioni costituite da soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti dell’istituto (anche di classi non terminali).
- Abbreviazione per merito: per gli studenti che anticipano l’esame, i commissari sono quelli della classe terminale a cui sono stati assegnati.
- Classi articolate e gruppi linguistici: nelle classi con più indirizzi o diversi gruppi linguistici, i commissari interni operano separatamente per ciascun gruppo, garantendo sempre la parità numerica con gli esterni.
Impedimenti, rinunce e sostituzioni
La normativa prevede tutele e procedure rigorose in caso di assenza:
- Legge 104/1992: i docenti che usufruiscono delle agevolazioni per disabilità o assistenza hanno la facoltà di non accettare la designazione.
- Assenze prolungate: se il docente titolare è assente per almeno 90 giorni e rientra dopo il 30 aprile 2026, la nomina spetta al supplente che ha impartito l’insegnamento durante l’anno.
- Incompatibilità: è fondamentale evitare nomine in situazioni di conflitto di interessi, nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Qualsiasi impedimento deve essere comunicato immediatamente al dirigente scolastico per la relativa sostituzione.
Adempimenti burocratici e responsabilità
Una volta avvenuta la designazione da parte del consiglio di classe, il dirigente scolastico (o il coordinatore per le paritarie) procede alla registrazione telematica tramite il modello ES-C sul portale SIDI. La corretta compilazione di questo modello è un requisito essenziale per la legittima formazione della commissione; indicazioni non rispondenti al vero comportano una responsabilità personale. Il termine ultimo è il 13 aprile 2026.