Una vicenda contorta che si è conclusa con la bocciatura di una studentessa che inizialmente non era stata ammessa agli esami. Come riporta PerugiaToday, per i giudici “il provvedimento della scuola è legittimo e non viziato da errori procedurali”, sancendo di fatto “l’insindacabilità delle valutazioni tecniche espresse dal corpo docente”.
La vicenda nasce nel giugno del 2025, quando la studentessa era stata giudicata non idonea allo svolgimento delle prove d’esame dal consiglio di classe. La ragazza aveva impugnato subito il provvedimento, ottenendo dal Tar un decreto monocratico urgente che le consentiva di sostenere le prove con riserva, in ragione dell’imminenza dell’esame.
La studentessa aveva superato tutte e tre le prove (primo scritto con 14, secondo con 15 e colloquio con 13), ma l’istituto, a settembre, le aveva comunicato ugualmente la non ammissione, basandosi sul giudizio negativo già espresso in sede di scrutinio.
A quel punto, la difesa della studentessa ha agito per l’annullamento del verbale del consiglio di classe, sollevando una serie di eccezioni procedurali. In particolare, si contestava la composizione del collegio docenti, la presenza di supplenti non competenti, e l’astensione di un membro nella votazione decisiva.
Secondo la ricorrente, il consiglio di classe non sarebbe stato correttamente composto. La professoressa di storia, infatti, avrebbe sostituito anche la docente di italiano assente, ma senza che nel verbale vi fosse traccia di una formale delega o di una motivata relazione della titolare. Inoltre, si lamentava che i docenti supplenti avrebbero espresso valutazioni senza una piena conoscenza del percorso della studentessa.
La difesa del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto, ha replicato punto su punto. Ha chiarito che la professoressa di storia è in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso AS12, che include sia l’insegnamento dell’italiano sia della storia, e che la sostituzione di un docente assente con un collega della stessa materia e in servizio nella scuola è una prassi perfettamente legittima.
Il cuore della decisione del Tar, però, è un altro. La non ammissione della studentessa non fu determinata da un voto singolo, ma da un quadro complessivo di insufficienze gravi: la studentessa riportava un 3 in matematica e un 5 in storia. Durante la seduta, una professoressa aveva proposto di alzare il voto di storia da 5 a 6, una modifica che avrebbe consentito l’ammissione all’esame (che richiede la sufficienza in tutte le materie). La proposta, però, era stata respinta con 7 voti contrari, 2 favorevoli e un’astensione.
Secondo il Collegio giudicante, l’astensione di un membro non inficia la regolarità del “collegio perfetto”, che rimane completo per la presenza di tutti i docenti, a prescindere da come questi esprimano il loro voto. La delibera, quindi, è stata legittimamente assunta a maggioranza.
“La deliberazione del consiglio di classe risulta essere stata legittimamente assunta a maggioranza e i residui profili di censura evidenziati dalla ricorrente non risultano – si legge nella sentenza – in ogni caso idonei ad incidere sull’esito finale”. Per i giudici, “alcun rilievo ha assunto ai fini della non ammissione l’attribuzione del voto relativo al comportamento, deciso all’unanimità e pienamente sufficiente”.