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Mobilità 2020/2021, ecco i docenti bloccati e quelli che possono fare domanda [VIDEO]

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È utile ricordare che, al fine di tutelare il principio della continuità didattica, sono state introdotte delle norme di blocco della mobilità per un triennio o addirittura per un quinquennio.

Blocco triennale della mobilità

È utile ricordare che ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019-2022 esiste il blocco triennale della mobilità per chi è stato soddisfatto nel trasferimento 201)/2020 su scuola. La norma dice: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.

In buona sostanza bisogna sapere che il docente X, che ha fatto domanda di trasferimento, passaggio cattedra o passaggio di ruolo per il 2019/2020, e a seguito di tale domanda è stato soddisfatto su una preferenza “A” di scuola, dovrà permanere titolare in tale scuola, senza potere presentare istanza di trasferimento, passaggio di cattedra o di ruolo, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il docente X potrà quindi fare domanda di mobilità verso altra scuola nella mobilità 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI mobilità 2019-2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Immissioni in ruolo e blocco quinquennale

Il docente Y vincitore del concorso ordinario una volta immesso in ruolo e che supera positivamente l’anno di formazione e prova, viene confermato in ruolo ed è obbligato a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni. Quindi sarà vincolato, prima di richiedere mobilità per una scuola diversa, per un intero quinquennio.

Anche i docenti che entrano in ruolo dalle graduatorie del concorso straordinario avranno un blocco della mobilità lungo un quinquennio.

Il blocco quinquennale di trasferimento per i docenti della scuola secondaria è stato introdotto dalla legge n.145 del 30 dicembre 2018 che ha modificato l’art.13, comma 3, del d.lgs.59/2017. In tale norma è scritto: ” Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.

In futuro, ovvero dalla mobilità 2021/2022, il blocco quinquennale è destinato, a meno di auspicabili accordi sindacali o di revisione della legge, ad estendersi a tutti gli immessi in ruolo dall’anno scolastico 2020/2021. A tal proposito è importante leggere il comma 17-octies dell’art. 1 del testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 in cui è scritto: “Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ sostituito dai seguenti: «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarita’, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purche’ le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.