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Mobilità 2023-2024, ecco quali sono i titoli culturali che si devono dichiarare

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Ben presto, probabilmente a gennaio dopo la fine delle feste, verrà siglato l’accordo per la mobilità 2023-2024. Si tratta probabilmente di un accordo ponte valido per il solo 2023-2024, ma, a quanto sembra, con la novità dell’abolizione dei vincoli almeno per la prossima domanda di mobilità. Per rispondere alla domanda di una nostra lettrice, vediamo quali sono i titoli culturali da dichiarare per la prossima mobilità.

Titoli culturali mobilità territoriale

Per mobilità territoriale si intende il classico trasferimento su altra scuola del territorio nazionale, da una scuola dello stesso comune, dello stesso distretto, della stessa provincia o di qualsiasi altra provincia, ma sempre permanendo nella medesima classe di concorso di titolarità.

È utile sapere che per la mobilità territoriale, oltre ai 12 punti del concorso ordinario e eventualmente ai 3 punti (uno per anno scolastico) per avere fatto, negli anni 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, gli esami di Stato in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2  del contratto sulla mobilità. Quindi, per la mobilità territoriale riferibili a tutte le fasi di mobilità, si potranno accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali. Nella mobilità territoriale il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno, mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza si hanno attribuiti 5 punti.

Tra i titoli generali c’è anche il Corso di Perfezionamento CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011, per il quale vengono attribuiti punti 1, a condizione che il docente sia in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2), abbia frequentato il corso metodologico ed abbia sostenuto la prova finale. Invece sono attribuiti punti 0,5 ai docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento CLIL, che di fatto dà un livello di competenza B2, ed abbiano superato l’esame finale.

Titoli culturali nella mobilità professionale

Per mobilità professionale si intende il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo. Il passaggio di cattedra è una richiesta di passare ad altra classe di concorso dello stesso grado di istruzione di titolarità per cui il docente ha abilitazione. Il passaggio di ruolo è una richiesta di passare ad insegnare in un altro ordine o grado di istruzione rispetto a quello di titolarità per cui il docente ha abilitazione. Nel caso del passaggio di ruolo il docente può richiedere un solo ordine o grado su cui fare la sua richiesta.

Nei passaggi di ruolo e di cattedra si valutano tutti i titoli culturali posseduti, senza le limitazioni dei 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2  del contratto sulla mobilità, in quanto tale limite esiste soltanto nella mobilità territoriale.

Nella mobilità professionale (passaggi di ruolo e cattedra), diversamente da quella territoriale, il dottorato di ricerca vale 6 punti e se ne valuta uno solo, mentre 6 punti vengono assegnati ad ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. Nella mobilità professionale è utile sapere che a differenza dei trasferimenti territoriali, si possono inserire 6 punti per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello di cui al punto A, per ogni concorso.

Segnaliamo anche che per la mobilità professionale esistono i CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio sono aggiunti 3 punti.