Chi può fare domanda di mobilità? A rispondere nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 19 marzo, l’esperto di normativa scolastica, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:
“La grande maggioranza dei docenti non posseggono vincolo alla mobilità e dunque la maggioranza dei docenti che desidera fare istanza di mobilità lo può fare senza alcun problema, senza alcun vincolo e non ha bisogno di nessuna deroga. Ci sono però due tipi di categorie di docenti che potrebbero avere qualche problema perché non avendo nessuna deroga sono vincolati a permanere nella loro titolarità per un triennio: sono tutti coloro i neoassunti in ruolo 25-26 ma anche 24-25.
Quelli 23-24 invece quest’anno stanno concludendo il vincolo triennale e quindi possono fare la domanda di mobilità senza alcun bisogno di alcuna deroga. Ma chi è entrato in ruolo dall’1 settembre 24 oppure dall’1 settembre 25 ha bisogno di una deroga al vincolo triennale della mobilità per poter fare domanda perché di fatto non la potrebbe fare.
Ora le deroghe al vincolo si sono ridotte notevolmente perché già dall’anno scorso, si poteva derogare avendo anche un genitore ultra sessantacinquenne e quindi si poteva fare la domanda per il ricongiungimento verso questo genitore. Questa deroga è scomparsa con i rilievi del MEF e della funzione pubblica, la deroga prevista per chi ha genitori ultra sessantacinquenni ed era vincolato nella mobilità non lo può fare più, cioè non è più una deroga, dunque rimane bloccato e le uniche deroghe che valgono per i docenti neoassunti dal 24-25 al 25-26 sono: avere un figlio di età e pari o inferiore ai 14 anni e comunque che non abbia fatto i 14 anni nell’anno precedente, ma che li debba fare o li abbia compiuti nell’anno della mobilità, cioè nel 2026.
“Poi ci sono le deroghe per le questioni dell’invalidità della legge 104 personale, l’articolo 21, cioè avere un’invalidità pari o superiore ai 2/3 e dunque avere l’articolo 3 comma 1 della legge 104 comporterebbe una deroga, oppure avere uno stato di gravità su se stessi, articolo 33 comma 6 costituisce una deroga, come può costituire una deroga l’articolo 33 comma 57, cioè l’assistenza verso del figlio docente al genitore o l’assistenza al proprio coniuge o l’assistenza chiaramente con articoli di legge articolo 33 comma 3, cioè assistenza al disabile in stato di gravità o al proprio figlio.
Dunque, essendo in una situazione di questo tipo, si adderoga o chi usufruisce della legge 104 permesso dei 3 giorni per assistere un familiare ha diritto alla deroga o chi ha il congedo biennale straordinario per assistenza a un congiunto convivente, quindi ha la deroga o chi ha il genitore assiste il genitore invalido civile e con la legge del 1971, la 118 articolo 2, dunque con un’invalidità civile che soddisfa le condizioni della legge 118 del 71. Ecco, queste sono le deroghe al vincolo”.
“Poi c’è un altro tipo di vincolo, importante ricordarlo. Coloro che hanno fatto un trasferimento su sede puntuale negli ultimi 2 anni, 24-25 o 25-26, rimangono vincolati nella sede di titolarità e quindi per poter fare domanda devono possedere le stesse deroghe dei neoassunti e altrimenti rimangono vincolati per la mobilità territoriale e per i passaggi di ruolo o di cattedra non li potranno fare.
Sono liberi tutti coloro che anche i nei assunti dal 2023 non hanno più il vincolo e o assunti prima dell’1 settembre 23 sono svincolati chiaramente che non abbiano ottenuto nel 24 una mobilità soddisfatta in preferenza puntuale e che porterebbe andrebbe a generare a sua volta un vincolo alla mobilità. Detto questo, tutte le altre persone possono fare domanda di mobilità“.
“C’è un altro motivo di deroga di cui non ho trattato, sono coloro che magari anche dopo la chiusura dei tempi legittimi per presentazione della domanda di mobilità, cioè superato il 2 aprile, dovessero andare in sovrannumero e viene meno la cattedra. E quindi i sovrannumerari tecnicamente e dal punto di vista legislativo sono messi in condizione di poter fare la mobilità liberamente da perdenti posto o trasferiti poi d’ufficio a domanda condizionata oppure anche senza la domanda condizionata, però costituisce deroga per fuoriuscire e poter fare la domanda anche se si è nel vincolo triennale della mobilità.
Questo è importantissimo perché dopo quest’anno intanto ci sarà una riduzione degli organici, quindi il numero dei perdenti posto sarà tecnicamente superiore in percentuale agli anni passati in quanto la riduzione dell’organico e anche il fatto che si tarda per i pensionamenti, dunque una diminuzione del numero dei pensionati associata a una riduzione dei numeri numero dei posti andrà a determinare chiaramente una maggiore criticità nel perdere il posto.
Ci sarà sicuramente un aumento in percentuale di perdenti posto e questo dunque determinerà per alcuni perdenti posti più giovani, magari vincolati la possibilità poi di fare domanda di mobilità fuori dai termini attuali che ricordo dal 16 di marzo, dal lunedì scorso, al 2 di aprile, si potrà presentare istanza di mobilità per il 2026-2027, sia territoriale sia per i passaggi di ruolo e di cattedra”.