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14.03.2026

Mobilità 2026, il passo indietro sulle deroghe spiegato dall’esperto

L’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2026/2027, attesa tra metà marzo e i primi di aprile, è stata pubblicata.

Le domande potranno essere inoltrate:

  • Docenti: 16 marzo – 2 aprile 2026
  • ATA: 23 marzo – 13 aprile 2026
  • Personale educativo: 16 marzo – 7 aprile 2026
  • Insegnanti di Religione Cattolica: 21 marzo – 17 aprile

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live dell’11 marzo, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara, ha fatto il punto della situazione:

“Ci stiamo trascinando da un anno all’altro delle problematiche su una ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità che vedeva la validità di queste nuove regole per la mobilità per un triennio il 25-26, il 26-27 e poi il 27-28. Come la giurisprudenza ci insegna, le ipotesi di contratto sono regole temporanee in attesa della convalida e dunque di una riunione ulteriore con le parti sindacali dopo la convalida degli organi di controllo che sono il MEF e il dipartimento della funzione pubblica. Solo dopo loro via libera i sindacati vengono riconvocati e l’ipotesi diventa vero e proprio contratto.

Cosa è successo in questa fase? All’inizio le regole davano delle situazioni che entravano un po’ in contrasto con gli aspetti legislativi vigenti, cioè il PNRR, i tre concorsi PNRR1, 2 e 3, quello 23, quello 24 e quello 25, sono soldi che provengono dall’Europa. A patto, dice la norma vigente, che coloro che entrano in ruolo in questi concorsi debbano permanere nella titolarità acquisita dal ruolo per almeno un triennio, salvo delle deroghe previste per legge. L’ipotesi di contratto della mobilità aveva allargato queste deroghe in maniera importante, quasi come dire trovando l’escamotage per superare l’aspetto legislativo. Tanto è vero che i docenti neoassunti, e per neoassunti di solito si tratta anche di docenti abbastanza giovani, potevano derogare al vincolo della mobilità per un triennio solo avendo genitori over 65. Questo era stato inserito nel contratto integrativo, oppure essendo genitori di figli di età inferiori ai 16 anni, per cui quasi tutti i neoassunti si trovavano a essere figli di genitori over 65 o essere genitori di bambini piccoli o più grandi fino all’età di 16 anni. Per cui questo contratto andava così a disinnescare l’aspetto legislativo”.

Cambiano le deroghe

Per il 25-26 queste regole sono state attuate regolarmente. Addirittura nella legge di bilancio è stata introdotta una norma che salvaguardava la mobilità 25-26 fatta con un’ipotesi di contratto con un campanellino d’allarme che questa ipotesi non fosse convalidata, perché sennò qual motivo è arrivare a una legge di bilancio, quella 2026 per sanare la mobilità già avvenuta in seno alla mobilità territoriale e in seno alla mobilità annuale con utilizzazioni e assegnazioni provvisorie se non ci fosse questa situazione che andava a modificare l’ipotesi del contratto in un nuovo contratto con delle deroghe cancellate.

Si è arrivati al dunque proprio nella riunione che il Ministero ha fatto con i sindacati sul confronto per quanto riguarda l’ordinanza ministeriale della mobilità e per quanto riguarda proprio le novità, la firma del contratto integrativo definitivo per l’anno 26-27, ma anche per il 27-28. A questo punto veniva eliminata totalmente la deroga per chi è figlio di genitore over 65. Dunque non è più una condizione che può, come dire derogare al vincolo triennale l’essere figli di genitori over 65.

Inoltre per chi è genitore di figli di età inferiore ai 16 anni, si è abbassata di età inferiore ai 14 anni.

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