Il 10 marzo si è svolto l’incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito relativo alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2026/2027.
Nell’occasione è stato sottoscritto il contratto definitivo CCNI sulla mobilità 2025/2028 introducendo alcune modifiche importanti. Nel corso della diretta della Tecnica risponde live, il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo ha illustrato tutte le principali novità del confronto sul contratto:
“Quali sono le modifiche apportate al contratto? Sono modifiche che prevedono una modifica della possibilità di presentare la domanda in deroga per il ricongiungimento ai figli. L’ipotesi di CCNI aveva cercato di alzare l’asticella rispetto a quanto contenuto nel CCNL ponendo a 16 anni l’età del minore che in pratica costituiva un elemento di deroga al vincolo triennale. L’amministrazione funzione pubblica ha ritenuto non ci fossero sostanzialmente dei collegamenti con norme di rango superiore e allora gli organi di controllo volevano riportare a 12 il l’età dei figli. Fortunatamente è intervenuta una norma che ha alzato a 14 anni il limite per la fruizione dei permessi per i figli. Ed ecco che allora la mediazione che si è trovata su questo punto è stato non 16, non 12, ma 14, limite di età previsto, peraltro, dal decreto legislativo 151 di tutela della maternità.
Tutte le altre deroghe previste e cioè la possibilità di spostarsi da parte dei colleghi in deroga al vincolo triennale in presenza di determinate condizioni, cioè in presenza di una legge 104, ovvero in presenza di permessi fruiti per il congedo biennale, ovvero per condizioni di invalidità stabilite previste dalla legge, sono state fatte tutte salve.
Quindi non solo sono state fatte salve queste condizioni di deroga, ma anche, ed era qua il tema forte, le modalità con le quali si determina il triennio, sono state salvate. Questo è importante perché ricorderete come in diverse occasioni i colleghi ci chiedevano “Ma io ero nel triennio, ma in forza dell’articolo 47 ho fatto un anno di supplenza. quell’anno, benché io titolare sul posto, ma fatto in un’altra sede, su un’altra classe di concorso, varrà i fini della maturazione del triennio oppure “io nel periodo di vincolo ho comunque fruito di un’utilizzazione, magari su sostegno senza titolo, oppure ho fruito dell’assegnazione provvisoria, varrà quell’anno?” A seconda delle risposte positive o negative, è evidente che la finestra di permanenza all’interno della scuola di prima assegnazione rischiava di ampliarsi. Bene, tutti questi criteri di conteggio degli anni validi ai fini della maturazione del servizio sono stati sono stati salvati da amministrazione e organizzazioni sindacali.
L’altra parte che invece non è stata possibile salvare riguarda la lettera E del contratto ed è quella che invece prevedeva la deroga per genitori fino a oltre i 65 anni, quindi per il ricongiungimento ai genitori oltre 65 anni. Questa deroga non è stata eliminata, ma sarà attenzione della Cisl Scuola e immagino anche delle altre organizzazioni seguire l’andamento di questo provvedimento di legge. È stato depositato un emendamento che prevede la possibilità di ampliare ulteriormente il novero delle deroghe in occasione del contratto sulle assegnazioni provvisorie e sugli utilizzi. Questo che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che ciò che con estremo dispiacere è stato espunto dal contratto per quello che riguarda la possibilità di ricongiungimento dei docenti con genitori di età superiore ai 65 anni, rientri poi in sede di contrattazione sulle assegnazioni provvisorie. Quindi eventualmente ciò che non verrà realizzato, portato a casa in termini di mobilità territoriale, lo si potrà probabilmente portare a casa in nelle assegnazioni provvisorie.
L’altra grossa modifica riguarda l’eliminazione dal testo del contratto dell’articolo 48 quater che riguardava la modalità di conferimento degli incarichi al personale funzionario con incarico di DSGA. Devo dire che la soluzione che si è trovata apposta a un confronto ha fatto sì che a fronte dell’eliminazione di questo articolo verrà emanato un decreto ministeriale che è stato oggetto di confronto e che di fatto riporta le stesse condizioni nell’articolo 48 quater. Quindi anche in questo caso ciò che non può rientrare in un veicolo negoziale. Perché non può rientrare in un in un veicolo negoziale? Perché i conferimenti degli incarichi sono una delle prerogative dirigenziali e non oggetto di contrattazione. Avevamo provato ad attrarle al contratto. Sono comunque state oggetto di confronto hanno trovato una nuova sistemazione all’interno di un decreto ministeriale che di fatto ripercorre paro paro tutto quanto previsto dal precedente articolo 48 ter”.