Mobilità 2026, tutti gli aspetti dell’ordinanza

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18.03.2026

Mobilità docenti 2026/27: Attribuzione punteggio servizio di ruolo

Con l’avvicinarsi delle operazioni di mobilità docenti 2026/2027, cresce l’attenzione degli insegnanti verso i criteri utilizzati per il calcolo del punteggio. Si tratta di un elemento fondamentale, perché incide direttamente sulla possibilità di ottenere trasferimenti o assegnazioni.

Tra i vari aspetti da considerare, uno dei più rilevanti riguarda il servizio di ruolo e le modalità con cui questo viene valutato ai fini della mobilità. Le regole sono definite dal CCNI 2025/2028, che stabilisce criteri precisi per il calcolo dell’anzianità di servizio.

Mobilità docenti 2026/27: come si calcola il punteggio

Ai fini della mobilità docenti 2026/2027, sia a domanda sia d’ufficio, l’allegato 2 del CCNI 2025/2028, nell’indicare i servizi di ruolo valutabili, precisa che nel calcolo dell’anzianità di servizio non deve essere considerato l’anno scolastico in corso.

Deve invece essere valutato il servizio di ruolo prestato nel ruolo di appartenenza dopo la decorrenza giuridica della nomina. Questo rappresenta il punto di partenza per determinare il punteggio complessivo utile ai fini della mobilità.

Servizio nel ruolo di appartenenza

L’attribuzione di sei punti per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza è riferita specificatamente all’ordine di scuola, ovvero:
scuola dell’infanzia;
scuola primaria;
scuola secondaria di primo grado;
scuola secondaria di secondo grado.

Servizio di assistente nella scuola materna

È considerato valido e valutato come servizio prestato nel ruolo di appartenenza per la scuola dell’infanzia il servizio prestato, a decorrere dall’anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Servizio in altra classe di concorso

È considerato valido e valutato come servizio prestato nel ruolo di appartenenza il servizio prestato negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità, purché sia prevista la possibilità di passaggio di cattedra.

Servizio valutato come nel ruolo di appartenenza

Sono inoltre considerati validi e valutati come servizio nel ruolo di appartenenza:
• I periodi in cui il docente è assente per malattia;
• I periodi di assenza per congedo parentale ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001;
• Il periodo di assenza per congedo biennale per assistenza a familiari con grave disabilità, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto;
• Il periodo in cui il docente di educazione fisica ha prestato servizio nel ruolo unico (scuola secondaria di primo e secondo grado);
• Il periodo in cui il docente ha prestato servizio in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, con riferimento al ruolo di appartenenza.
Inoltre, è considerato valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza anche il servizio derivante dalla “restitutio in integrum” operata a seguito di un giudicato.

Quando il punteggio è raddoppiato

Il servizio prestato nel ruolo di appartenenza è raddoppiato qualora sia stato prestato effettivamente in specifiche situazioni:
• Nelle piccole isole;
• Nelle scuole speciali o a indirizzo didattico differenziato, nei posti di sostegno o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per tali tipologie di scuole;
• Nella scuola primaria di montagna;
• Nei paesi in via di sviluppo.

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