Il 10 marzo si è tenuto al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’incontro sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027. L’esito dell’incontro è stato la sottoscrizione del contratto definitivo CCNI sulla mobilità 2025/2028, con alcune modifiche significative rispetto al passato. UIL Scuola ha scelto di non firmare il documento.
Le novità più rilevanti riguardano le deroghe ai vincoli di permanenza. La prima modifica interessa la deroga legata alla presenza di figli: l’età massima scende da 16 a 14 anni. La seconda, invece, elimina la possibilità di superare il vincolo triennale per ricongiungersi al genitore con più di 65 anni. Questa previsione sparirà anche dall’Allegato G, il modulo ministeriale per dichiarare il possesso della deroga: il Ministero aggiornerà la modulistica ufficiale, e gli esperti raccomandano di utilizzare esclusivamente quella pubblicata sul sito del MIM, evitando autodichiarazioni.
Le date di presentazione delle domande, ancora da confermare ufficialmente, seguono un calendario differenziato per categoria. Il personale docente potrà presentare istanza dal 16 marzo al 2 aprile, con pubblicazione dei movimenti prevista per il 29 maggio 2026. Per il personale educativo la finestra va dal 16 marzo al 7 aprile, con esiti il 4 giugno. Il personale ATA avrà tempo dal 23 marzo al 9 aprile, con pubblicazione il 10 giugno. I docenti di Religione Cattolica potranno invece presentare domanda dal 21 marzo al 17 aprile, con movimenti pubblicati il 5 giugno 2026.
La domanda di mobilità si articola in tre sezioni di punteggio: servizio, esigenze di famiglia e titoli generali. Sul fronte del ricongiungimento familiare, i docenti coniugati sono tenuti obbligatoriamente a richiedere il ricongiungimento al coniuge. Solo chi è separato giudizialmente o consensualmente può chiedere il ricongiungimento a genitori o figli. Il CCNI 2025/2028 riconosce 6 punti per il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile; una novità importante è l’estensione di questo diritto anche al convivente di fatto, ai sensi della legge 76/2016. Per i figli fino a sei anni sono attribuiti 5 punti ciascuno; per quelli tra i 6 e i 18 anni — o totalmente inabili al lavoro — il punteggio scende a 4 punti per figlio. Attenzione alla residenza: il punteggio è riconosciuto solo se l’iscrizione anagrafica del familiare risulta anteriore di almeno tre mesi alla pubblicazione dell’ordinanza ministeriale con i termini di presentazione della domanda.
