Il CCNI 2025/2028, sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA, sottoscritto il 10 marzo 2026, prevede la possibilità, a domanda, di transitare da un ordine e grado di scuola a un altro o di passare da una classe di concorso a un’altra.
I docenti di sostegno possono presentare la domanda di mobilità professionale sul sostegno, per altro grado di istruzione esclusivamente se in possesso di specializzazione sul sostegno per il grado d’istruzione richiesto anche se privi di abilitazione all’insegnamento.
Per il passaggio da posto comune a sostegno, il docente interessato deve aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza ed essere in possesso dello specifico titolo di specializzazione per il grado di scuola richiesto.
I docenti che intendono presentare la domanda per transitare da un grado di scuola a un altro, possono presentare la domanda anche per più province a condizione di essere in possesso dei titoli di studio e dell’abilitazione per la classe di concorso per la quale si chiede il passaggio e che abbiano superato l’anno di formazione e prova nel ruolo di appartenenza.
I docenti che presentano più domande rispettivamente per il trasferimento, per il passaggio di cattedra e per il passaggio di ruolo, è corretto sapere che:
Il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto.
Qualora il docente dovesse presentare più domande e anche una sola non dovesse rispettare le disposizioni dell’O.M. sarebbero annullate tutte quante, nella misura in cui la nullità di una sarebbe estesa a tutte le altre.
Il docente che ha il titolo di studio e l’abilitazione in una delle classi di concorso accorpate dal decreto 255 del 2023, può transitare sull’altra classe di concorso accorpata.