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Mobilità professionale Ata: al via le attività formative

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Con la nota prot.n. 6277 del 28 giugno 2010 il Miur ha fornito alcune precisazioni relativamente alle operazioni successive alle suddette prove, in particolare sulla valutazione dei titoli, sull’articolazione dell’intero percorso formativo e sul sistema dei crediti.

 
Dal 1° luglio sarà messa a disposizione la piattaforma per l’erogazione della parte on-line della formazione prevista e, analogamente a quanto avvenuto per la prova selettiva, l’attività formativa si svolgerà presso la sede di servizio. Il personale in servizio fino al 30 giugno in provincia differente da quella di titolarità svolgerà l’attività formativa nella provincia ove è collocata la sede effettiva di servizio a partire dal 1° luglio. In questo caso gli interessati avranno cura di informare per tempo gli uffici organizzatori e quelli incaricati della gestione delle domande.
Le attività di formazione, visti i tempi ristretti, potranno svolgersi anche in modo intensivo e le ore eccedenti dovranno essere recuperate secondo modalità da stabilirsi in sede di contrattazione di istituto.
La partecipazione ai corsi si intende positiva con il proficuo svolgimento delle attività proposte nei momenti on-line, compresa la compilazione dei questionari di gradimento, e la frequenza di almeno i 2/3 delle ore in presenza e di laboratorio.
L’esame finale, momento conclusivo del percorso formativo necessario al passaggio, consta di una componente orale ed una pratica. La parte orale consiste nella discussione sull’elaborato scritto predisposto dal corsista e verte sui contenuti trattati nel corso, mentre la parte pratica è svolta sui contenuti della formazione e sull’attività da svolgere nel profilo superiore.
Il personale della scuola impegnato nelle Commissioni di esame è in servizio a tutti gli effetti ed i candidati che partecipano alle prove d’esame possono usufruire del permesso retribuito previsto dal CCNL Scuola.
Relativamente, infine, alla valutazione dei titoli, il Miur ribadisce che tutto il personale che richiede la mobilità è ammesso con riserva a partecipare alle procedura prevista e che il mancato possesso dei requisiti di accesso determina l’esclusione dalla procedura stessa da disporsi con apposito decreto.