Il CCNI concernente la mobilità per il triennio 2025/2028, nel disciplinare la mobilità professionale dei docenti dispone che possono fare la richiesta per il trasferimento da un ordine e grado di scuola a un altro o da una classe di concorso a un’altra, coloro che all’atto della domanda, abbiano superato il periodo di prova e siano in possesso della specifica abilitazione.
Inoltre possono fare domanda di mobilità professionale i docenti, gli educatori e gli insegnanti tecnico pratici in possesso della specializzazione per il grado di scuola richiesto, anche senza abilitazione all’insegnamento per l’ordine e grado di scuola richiesto.
Gli educatori che volessero chiedere la mobilità per la scuola dell’infanzia o primaria, possono farlo a condizione di avere un diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 nei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, ovvero la laurea in scienze della formazione primaria.
Per la scuola dell’infanzia possono chiedere il passaggio, i docenti della scuola primaria e il personale educativo in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia;
Per la scuola primaria possono fare domanda di mobilità professionale purché in possesso dell’abilitazione per la scuola primaria: gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della secondaria di primo e secondo grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati e gli educatori.
Per la scuola secondaria di primo grado possono fare domanda per la mobilità professionale, oltre ai docenti in possesso dell’abilitazione operanti nella scuola dell’infanzia, nella primaria, nella secondaria di secondo grado, gli educatori.
Per la scuola secondaria di primo grado possono fare domanda per la mobilità professionale, i docenti abilitati che insegnano nella scuola: dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado oltre agli educatori e ai docenti diplomati delle scuole secondarie di II grado che aspirano a passare nei ruoli del personale insegnante laureato.
Al fine della mobilità professionale, le abilitazioni conseguite per l’insegnamento nelle classi di concorso, previste dal previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso, previste dal DPR n. 19/2016, e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini della mobilità.
Poiché l’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento, ai sensi del decreto 255 del 22 dicembre 2023, è valida anche per l’altra classe di concorso, è possibile chiedere il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.