Home Mobilità Neoassunti: sì alle assegnazioni provvisorie interprovinciali senza vincolo triennale

Neoassunti: sì alle assegnazioni provvisorie interprovinciali senza vincolo triennale

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Una buona notizia per i docenti neo-immessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016: in deroga al vincolo triennale, sarà possibile chiedere l’avvicinamento a casa, anche se con assegnazione provvisoria.

Infatti, la VII Commissione del Senato ha approvato un emendamento del PD, nell’ambito della conversione in legge del decreto 42 del 2016, recante misure urgenti per il funzionamento di scuola e università, estendendo così l’accesso alla mobilità annuale per i docenti neo-immessi in ruolo, per il prossimo anno scolastico.

Precisiamo che la disposizione non è ancora definitiva, perché è necessario attendere l’approvazione di Senato e Camera.

Ad ogni modo, è già un primo passo verso la correzione di quella che è considerata una vera e propria ingiustizia.

Infatti, l’emendamento va a correggere l’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, apportando le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: ”Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016” sono sostituite dalle seguenti: ”Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017” e le parole: ”2014/2015” sono sostituite dalle seguenti: ”2015/2016”;

b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: ”Per l’anno scolastico 2016/2017 l’assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell’organico dell’autonomia nonché sul contingente di posti di cui all’articolo 1, comma 69, della presente legge”».

 

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In sostanza, l’emendamento sblocca il vincolo triennale anche per il prossimo anno e consentirà a tutti gli interessati (circa 65 mila insegnanti immessi in ruolo tra la fase B e C del piano straordinario assunzioni) di presentare domanda verso una provincia diversa da quella di assunzione.

Inoltre, lo stesso emendamento prevede che per l’a.s. 2016/2017 possano essere richieste assegnazioni provvisorie non solo sui posti dell’organico dell’autonomia, ma anche sull’ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo (articolo 1, comma 69, legge 107/2015). 

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