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Prima ora - Notizie di martedì 1° settembre

Non ammesso all’esame di terza media, i genitori ricorrono al TAR: la scuola dovrà fornire chiarimenti su valutazione e PDP

Uno studente non viene ammesso all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo e i genitori impugnano la decisione davanti al TAR. Il giudice amministrativo, prima di pronunciarsi, chiede però alla scuola e alle altre amministrazioni coinvolte di fornire chiarimenti puntuali sulle contestazioni sollevate dalla famiglia.

È quanto disposto dal TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, con l’ordinanza n. 14459/2026, pubblicata il 29 agosto 2026, relativa alla mancata ammissione di un alunno di una classe terza di scuola secondaria di primo grado agli esami conclusivi dell’anno scolastico 2025/2026.

Contestata la decisione del Consiglio di classe

Il ricorso è stato presentato dai genitori dello studente contro l’Istituto comprensivo frequentato dal figlio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio.

Al centro della controversia c’è lo scrutinio finale dell’8 giugno 2026, nel corso del quale il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione dell’alunno all’Esame di Stato.

La famiglia ha chiesto l’annullamento non soltanto del verbale dello scrutinio nella parte riguardante tale decisione, ma anche del documento di valutazione e della relazione predisposta dal Consiglio di classe a sostegno della non ammissione.

Le contestazioni investono inoltre alcuni atti che stanno a monte della decisione finale.

Nel ricorso anche i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti

Un elemento particolarmente significativo riguarda infatti i criteri di non ammissione approvati dal Collegio dei docenti.

I ricorrenti li contestano nella parte in cui, secondo quanto da loro prospettato, potrebbero prevedere «automatismi preclusivi della valutazione complessiva dell’alunno».

Il punto è rilevante perché la controversia non sembra riguardare soltanto i singoli voti riportati dallo studente, ma anche il procedimento attraverso il quale il Consiglio di classe è arrivato alla decisione finale e il peso eventualmente attribuito ai criteri preventivamente stabiliti dalla scuola.

Sarà tuttavia necessario attendere il prosieguo del giudizio per conoscere le valutazioni del TAR nel merito: con l’ordinanza del 29 agosto, infatti, il Tribunale non ha ancora stabilito che la non ammissione sia illegittima, né ha annullato gli atti impugnati.

La questione del PDP e del PEI

Tra gli atti contestati dai genitori compare inoltre il Piano didattico personalizzato eventualmente adottato dalla scuola «in luogo del Piano Educativo Individualizzato».

L’ordinanza, per ragioni di tutela della riservatezza, non contiene informazioni che consentano di ricostruire nel dettaglio la situazione personale dell’alunno. Lo stesso TAR ha disposto l’oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato che possa rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte.

Anche questo profilo rientra comunque tra le questioni sulle quali le amministrazioni saranno chiamate a fornire elementi al giudice.

Il TAR chiede una relazione entro dieci giorni

Nella camera di consiglio del 26 agosto il Tribunale ha ritenuto che, per poter decidere sul ricorso, sia necessario acquisire una posizione puntuale delle amministrazioni rispetto alle censure formulate dalla famiglia.

Per questo motivo ha disposto la presentazione di una relazione chiarificatrice su quanto contestato, da depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, o dalla sua notificazione se precedente.

Non si tratta quindi ancora di una pronuncia favorevole o sfavorevole alla famiglia, ma di un passaggio istruttorio attraverso il quale il TAR intende acquisire ulteriori elementi prima di assumere una decisione.

Nuova udienza il 23 settembre

Il prossimo passaggio è già fissato. Il TAR Lazio ha rinviato il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Solo all’esito degli approfondimenti richiesti sarà possibile comprendere quale valutazione il giudice amministrativo darà alle modalità con cui il Consiglio di classe ha deciso la non ammissione dello studente e alle ulteriori contestazioni formulate nel ricorso.

Il caso richiama comunque l’attenzione su un aspetto delicato delle decisioni di fine ciclo: la necessità che la non ammissione sia il risultato di una valutazione collegiale adeguatamente motivata e che l’intero procedimento valutativo consenta di ricostruire con chiarezza le ragioni della scelta compiuta dalla scuola.

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