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18.08.2026

Obbligo quinquennale di permanenza sui posti di sostegno, non si applica per i trasferiti a domanda condizionata

Una nostra assidua lettrice ci pone una domanda: “L’Ufficio scolastico provinciale di Livorno sostiene che il mio trasferimento a domanda condizionata dal posto normale sulla classe di concorso A013 a tipologia di posto sostegno, come richiesto in fase di domanda di mobilità come soprannumerario, mi obbliga a restare sul sostegno per una durata temporale di un intero quinquennio“. Quindi mi viene impedito il tentativo in fase di utilizzazione di godere della precedenza di reintegro nella posto normale A013 e nella mia scuola di precedente titolarità.

Errore dell’USP di Livorno

La docente in questione non ha l’obbligo di permanenza sul posto di sostegno per un intero quinquennio perché la sua domanda di mobilità è stata presentata come perdente posto di A013 e, per evitare l’allontanamento dalla propria residenza, nella domanda condizionata di trasferimento è stato richiesta anche la tipologia di posto sostegno. L’avere ricevuto trasferimento su sostegno con una domanda condizionata, non obbliga la docente a permanere su quella tipologia di posto per un quinquennio.

Nel CCNI mobilità 2025-2028 firmato il 10 marzo 2026, alla pag.29 nota 1, è riportato quanto segue: “L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno di cui all’art. 23 del presente contratto non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno“. Quindi l’USP di Livorno non può vincolare la docente sul posto di sostegno e di conseguenza non consentire alla docente di non produrre domanda di rientro nel ruolo A013 e nella scuola di precedente titolarità.

Diritto alla precedenza per il rientro

La docente, che si è rivolta al nostro servizio di “Consulenza personalizzata“, ha diritto, per un intero decennio, a fare domanda di rientro nella classe di concorso A013 con la precedenza prevista ai sensi dell’art.13, comma 1, punto II del CCNI mobilità 2025-2028. In tale disposizione contrattuale è previsto che tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo al provvedimento suddetto.

Il diritto alla precedenza per il reintegro in A013 spetta anche in fase di utilizzazione per quanto previsto ai sensi dell’art.8, comma 1, punto II PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ del CCNI utilizzazioni 2025-2028 del 10 luglio 2026.

Limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall’a.s. 2015/16 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità da cui è stato trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere
utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

Risposta al quesito della docente

È necessario evidenziare all’ufficio sclastico provinciale di Livorno quanto previsto in primis nella nota 1 di pag.29 del CCNI mobilità scuola 2025-2028. Quindi una volta superata la errata convinzione che il trasferimento su sostegno del docente perdente posto sottopone al vincolo quinquennale, si passa a ricordare sia l’art.13 comma 1 punto II del CCNI mobilità 2025-2028 sia l’art.8 comma 1, punto II del CCNI utilizzazioni 2025-2028. Si giugne alla conclusione che la docente ha pieno diritto a vedersi riconosciuta la domanda di utilizzazione sul posto A013 da cui era stata trasferita a domanda condizionata, precisando che ha fatto richiesta di rientro già in fase di mobilità.

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