La scelta del part-time nelle istituzioni scolastiche può essere effettuata al momento dell’assunzione o, successivamente, presentando apposita istanza entro la data del 15 marzo. La domanda deve essere indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.
Può scegliere il part-time sia il personale a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
Infatti, per i docenti, il CCNL 2019/2021 all’art. 39 prevede che “4. L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro”.
Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale.
Deve invece essere esplicitamente richiesto il rientro al tempo pieno.
Per i docenti, la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
Il tempo parziale può essere realizzato:
Il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.