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Pensionamento del personale della scuola in salvaguardia

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Potranno andare in pensione anche dal 1° settembre 2016 coloro che hanno ricevuto la certificazione dall’Inps con decorrenza 1° settembre 2015.

Come abbiamo già comunicato, l’Inps, con il messaggio n. 7327 del 4 dicembre 2015, ha precisato che la data di decorrenza indicata nella certificazione di diritto alla salvaguardia costituisce la prima decorrenza teorica utile della pensione,fermo restando la possibilità di conseguire il pensionamento in qualsiasi momento successivo. In questo modo è stato chiarito che il personale della scuola, che gode di un’unica finestra di uscita, potrà accedere alla pensione anche con decorrenza successiva a quella indicata nella certificazione di salvaguardia.

Quindi, i dipendenti del comparto della scuola che hanno ricevuto la certificazione con decorrenza 1°settembre 2015 potranno accedere al pensionamento anche dal 1° settembre 2016.

 

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A tale proposito, la Flc Cgil segnala che, a seguito di un incontro presso il Ministero del Lavoro tra MIUR e INPS, è scaturita l’ipotesi di presentazione di un emendamento alla legge di stabilità in discussione in Parlamento per consentire ai lavoratori della scuola di accedere al pensionamento in salvaguardia non appena approvata la legge stessa. Si tratta di un emendamento già approvato dalla Quinta Commissione Bilancio della Camera con il seguente testo:

“Emendamento 18.107: Art. 1 comma 145 bis – Decorrenza trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM

Dopo comma 145, aggiungere il seguente: 

“145-bis. I lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 145 e che, in applicazione del procedimento di cui all’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell’applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”

I lavori interessati dovranno, pertanto, attendere l’approvazione definitiva della legge prima di produrre le domande di dimissioni che consentiranno loro di accedere al pensionamento con decorrenza immediata.

 

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