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Pensioni quota 100, riscatto della laurea agevolato per gli under 45

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Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto Quota 100. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, si potrà andare in pensione con 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

I lavoratori con contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996 potranno riscattare periodi di mancati versamenti fino a un massimo di cinque anni.

L’onere è detraibile al 50% dall’imposta lorda con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo.

Se il riscatto è sostenuto dal datore di lavoro l’onere è invece deducibile dal reddito d’impresa o da lavoro autonomo.

Il riscatto può essere effettuato in unica soluzione o fino a 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Riscatto agevolato della laurea per under 45

Fino a 45 anni la facoltà di riscatto agevolato è esteso anche alla laurea.

La misura vale anche per coloro che hanno cominciato a lavorare o a versare dal primo gennaio 1996, cioè tutti coloro che ricadono integralmente nel sistema contributivo di calcolo delle pensioni (basato sui contributi versati e non sugli stipendi pregressi).

I lavoratori interessati possono riscattare i periodi fino a 5 anni.

Di sicuro non rientrano nel caso le eventuali attività in nero o non regolare, ma solo i veri periodi di non lavoro o comunque impegnati in corsi di formazione o i periodi di disoccupazione non coperta da versamenti contributivi.

Il riscatto dovrà riguardare solo i periodi, nella carriera dell’assicurato, di competenza del metodo contributivo e consentirà l’accredito degli anni riscattati solo ai fini del diritto pensionistico senza aumentare la misura dell’assegno. L’onere sarà calcolato in modo forfettario.

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Cosa è il riscatto della laurea

Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio. Non si possono invece riscattare gli anni fuori corso o quelli già coperti da una pensione.

Ad oggi, ricordiamo, chi volesse riscattare la laurea, può farlo in cambio di cifre non proprio abbordabili: per cinque anni di università, nel caso la domanda fosse stata presentata solo di recente, si arriverebbe a cifre non molto lontane dai 50mila euro.

Cosa prevede l’ordinamento

Nel nostro ordinamento previdenziale, il riscatto del corso di studi è disciplinato in particolare da due articoli del D.lgs. 184/1997, emanato nella cornice delle disposizioni attuative della riforma pensionistica del governo Dini del 1995 e completato a seguito della Legge 247/2007.

Considerando che, tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è di cinque anni, poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile.

Al momento di andare in pensione si avranno così più contributi versati.

Il costo – importante ricordarlo – è legato alla retribuzione in essere al momento della domanda. Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.

Tutto ciò – ricorda l’Inps – a condizione che gli anni del corso di laurea non siano già coperti da altri contributi, ad esempio da lavoro, è possibile trasformarli in anni di contribuzione pagando una certa somma, chiedendone appunto il cosiddetto riscatto.

La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

I vantaggi fiscali del riscatto della laurea

Un aspetto da considerare per il riscatto della laurea è che i versamenti fatti danno diritto a sconti sulle imposte.

Il riscatto della laurea per un figlio a carico che non ha mai lavorato dà diritto alla detrazione del 19% degli importi versati, quindi si pagano meno tasse.

Se si riscatta la propria laurea, invece, si può dedurre l’intero importo versato dal computo del proprio reddito imponibile.

Alla fine di ogni anno si pagheranno perciò le tasse sul proprio reddito decurtato delle cifre versate per il riscatto.

Ecco un facile esempio: se si rateizzano 50.000 euro l’anno per 5 anni, quindi pagando 10.000 euro l’anno, e il proprio reddito è di 50.000 euro l’anno, è come se si guadagnassero 40.000 euro.

Come funziona

L’Inps, con una guida sul proprio sito, spiega passo dopo passo come fare.

Si possono riscattare gli anni del corso legale di laurea, i diplomi universitari, quelli di specializzazione e i dottorati di ricerca. Se il titolo di studio ha valore legale in Italia, si può riscattare anche la laurea conseguita all’estero. A particolari condizioni, è possibile riscattare anche i diplomi rilasciati dagli istituti di alta formazione artistica e musicale.

Il riscatto, inoltre, può riguardare tutto il periodo del corso di studio o solo parte di esso e si possono riscattare anche due o più corsi. E questi anni di contribuzione andranno ad aggiungersi a quelli che deriveranno dalla successiva attività lavorativa, concorrendo a determinare l’ammontare della propria pensione.

I periodi che non danno possibilità di riscatto sono:

  • quelli di iscrizione fuori corso;
  • o quelli già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Si possono invece riscattare:

  • i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi.

Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).

Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il cumulo è gratuito per tutti gli iscritti presso 2 o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo che possano conseguire un’unica pensione.

I requisiti

I requisiti necessari per il riscatto di laurea sono i seguenti:

  • aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
  • i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
    essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.