Dal 1° gennaio 2026 una nuova tutela entra stabilmente nel sistema dei diritti del personale scolastico: le 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche destinati ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, e ai genitori di minori con le stesse condizioni. Una misura che non è solo un ampliamento del quadro dei permessi, ma un vero riconoscimento della fragilità e della necessità di conciliare cura e lavoro senza penalizzazioni economiche o professionali.
La scuola è un ambiente complesso, fatto di persone che ogni giorno sostengono un carico di responsabilità elevato. Tra queste persone ci sono lavoratori che convivono con malattie gravi, che richiedono controlli frequenti, follow-up serrati, terapie continuative. La legge 106/2025 interviene proprio su questo punto: riconosce che la cura non può essere un ostacolo alla stabilità lavorativa e che il tempo dedicato alla salute deve essere tutelato, non “tollerato”.
La norma individua con precisione i destinatari:
La fruizione è subordinata alla prescrizione del medico di base o dello specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata. Una scelta che garantisce serietà, tracciabilità e tutela del lavoratore.
Le ore sono utilizzabili per:
• visite mediche;
• esami strumentali;
• analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
• cicli di cure mediche frequenti.
Sono aggiuntive rispetto ai permessi già previsti dal CCNL e dalla Legge 104/92: non li sostituiscono, non li riducono, non li assorbono. Si tratta di un ampliamento reale del monte ore disponibile.
La norma prevede che queste ore siano retribuite e coperte da contribuzione figurativa; ciò rappresenta un elemento primario nella misura in cui il legislatore riconosce che la cura non deve comportare perdita economica né vuoti contributivi.
La legge nel garantire il diritto del lavoratore e contemporaneamente assicurare l’organizzazione scolastica stabilisce che i dirigenti scolastici provvedano alla sostituzione del personale assente secondo le regole del CCNL, utilizzando – quando necessario – le risorse del MOF o altri fondi dedicati; in questo senso la tutela del lavoratore non si traduce in un aggravio per il servizio scolastico nella misura in cui la norma prevede le coperture economiche specifiche.
La procedura abbastanza semplice e chiara prevede che il docente interessato, al fine di usufruire del permesso, faccia richiesta al dirigente scolastico dichiarando il possesso dei requisiti e al rientro consegnare l’attestazione della struttura sanitaria che certifichi la prestazione effettuata.
Le 10 ore di permesso rappresentano un segnale culturale volto a riconoscere che la fragilità delle persone non è un ostacolo alla professionalità e che la cura non è un “tempo sottratto” al lavoro, ma un diritto fondamentale della persona.