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Permessi per motivi personali e familiari, quale documentazione è utile a soddisfare l’autocertificazione? Parere ARAN

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L’ARAN torna ad occuparsi di permessi per motivi personali e familiari, e lo fa con un orientamento applicativo pubblcato in data 12 giugno 2025.

In particolare, l’Agenzia risponde alla seguente domanda:

Quale documentazione è utile a soddisfare l’autocertificazione dei motivi personali o familiari da parte del personale delle istituzioni scolastiche, al fine di poter fruire dei permessi di cui al comma 12 dell’art. 35 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024?

Innanzitutto, l’ARAN richiama l’ultimo CCNl Istruzione: dal disposto dell’art. 35, comma 12, del CCNL 18.01.2024 – secondo il quale “il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono essere anche fruiti ad ore con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) – emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.

I possibili motivi a supporto della richiesta – precisa l’ARAN – non sono specificati dal CCNL né definiti sulla base di elencazione di causali, considerato che la clausola contrattuale prevede genericamente che i permessi sono fruiti “per motivi personali e familiari”.

Tuttavia, – conclude l’Agenzia – è condizione necessaria per la fruizione del permesso che il dipendente documenti la richiesta, eventualmente anche mediante autocertificazione nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 445/2000.

In proposito, nessuna norma prevede l’elencazione dei requisiti formali e sostanziali della documentazione da presentare, per cui, secondo l’ARAN, “la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata è rinviata al dirigente scolastico che, operando con la capacità e i poteri organizzativi del privato datore di lavoro, potrà valutare se la stessa sia adeguata a dimostrare la sussistenza del motivo personale e familiare che consente la fruizione del permesso in parola“.