Quale differenza c’è tra utilizzazione e assegnazione provvisoria? Si possono presentare entrambe le domande? A rispondere, nel corso della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:
“Si possono presentare entrambe le domande e si potrebbe presentare l’utilizzazione interprovinciale in certi casi per una provincia e l’assegnazione per un’altra provincia. Anche se il sistema normativo non regola perfettamente questa situazione particolare, però è consentito dalla norma presentare sia utilizzazione che assegnazione provvisoria anche per province differenti”.
“In che cosa cambia l’istituto di utilizzazione rispetto all’istituto giuridico di assegnazione provvisoria? Si procede con l’utilizzazione quando il docente per esempio si trova in una classe di concorso in esubero, oppure proprio lui è un docente sovrannumerario che ha fatto domanda condizionata per il rientro nella scuola di precedente titolarità, oppure si trova da diversi anni in una condizione di dover rientrare nella scuola di precedente titolarità perché individuato nell’arco del decennio precedente come docente perdente posto che ogni anno presenta istanza di rientro nella scuola di precedente di titolarità. Questi sono tutti docenti che avrebbero titolo ad avere un’utilizzazione, con prima istanza i sovrannumerari a domanda condizionata per rientrare in primis nella scuola di precedente titolarità e poi magari possono allargare con altre preferenze”.
“Ma penso anche l’utilizzazione riferita ai docenti che sono titolari in un posto comune, però hanno il titolo di sostegno. Costoro possono fare utilizzazione del proprio grado di titolarità, dunque verso la stessa il verso grado di istruzione di titolarità per i posti di sostegno. Per esempio, Lucio Ficara è un docente titolare di posto comune nella scuola secondaria di secondo grado, ha il titolo di specializzazione di sostegno, per cui chiede di essere utilizzato per l’annualità 26-27 sul sostegno. Può fare domanda perché ne ha i requisiti”.
“Penso anche che l’utilizzazione possa essere utilizzata per quei docenti della scuola primaria che hanno la specializzazione sulla l’insegnamento della lingua straniera dell’inglese e dunque chiedono il posto lingua e quindi possono transitare in primis nello stesso istituto di titolarità sul posto lingua o anche in caso di non disponibilità di posti nella stessa scuola di titolarità in altre scuole del territorio, della provincia per insegnare il posto lingua”.
“O penso ancora a coloro che, per esempio, chiedono dal posto comune di transitare su posti particolari, tipo istituzioni ospedaliere o carcerarie o i corsi serali per adulti, c’è la possibilità per il docente di posto comune di fare un’utilizzazione verso queste tipologie di posto. Penso ancora all’utilizzazione riferita sempre per la scuola primaria ai progetti riferiti all’insegnamento dello strumento musicale e dunque richiedere un’utilizzazione proprio in virtù di questo. L’articolo 2 comma 1 del contratto collettivo nazionale integrativo per le utilizzazioni provvisorie prevede all’articolo 2 appunto una serie di potenziali requisiti per poter fare domanda di riferimento alle utilizzazioni”.
“Ci potrebbe essere il caso di docenti che si ritrovano in una provincia che magari non è la loro provincia di residenza, in esubero, dove si trova in esubero non tanto il soggetto, quanto la classe di concorso provinciale a un numero di docenti titolari superiore al numero dei posti e questa superiorità dei titolari rispetto ai numeri di posti si mantiene anche in organico di fatto. Costoro hanno l’opportunità di fare un’utilizzazione interprovinciale verso altra provincia per magari la stessa classe di concorso di cui sono titolari. Penso alla famosa classe di concorso A046 diritto che in alcune province ha in esubero il personale, cioè ci sono docenti titolari che non hanno posto, passano dalla provincia dove c’è la mancanza del posto in altra provincia dove il posto c’è e dunque fanno questa utilizzazione interprovinciale e al contempo potrebbero fare anche l’assegnazione provvisoria nella provincia di residenza dei propri familiari, perché l’assegnazione provvisoria è un’esigenza per ricongiungersi al coniuge, ai figli, ai genitori o comunque ai conviventi anche anagraficamente parlando conviventi che possono essere o all’unione civile o all’unione di fatto ai conviventi di fatto, ma anche se parenti e affini ma con convivenza anagrafica”.
“Così possono scegliere di ricongiungersi a una di queste figure senza avere una priorità obbligatoria nell’individuazione al ricongiungimento del familiare. Cioè, in questo caso il docente coniugato potrebbe decidere di non ricongiungersi col coniuge, ma scegliere di ricongiungersi col genitore. Cosa che invece sarebbe impedita al alla fase della mobilità territoriale che invece chi è coniugato ha l’obbligo di ricongiungersi al coniuge. I requisiti delle assegnazioni provvisorie sono questi, il ricongiungimento appunto ai familiari, ma c’è anche la possibilità di chiedere assegnazione provvisoria verso un comune, una provincia che ha un istituto di cura che cura il soggetto richiedente”.
“Per esempio, se il professor Ficara si cura in un istituto di Roma e documenta in maniera precisa la situazione sanitaria e il bisogno delle cure rispetto all’Istituto romano che lo ha in cura, se presenta una documentazione di questo tipo può chiedere l’assegnazione provvisoria anche per questa motivazione. Questo è scritto all’articolo 7 del contratto collettivo nazionale integrativo per le utilizzazioni che ricordo è già stato firmato in via ipotetica per il triennio 25-28, ma deve intervenire un nuovo accordo che rimetta insieme e che dia la possibilità delle deroghe ai neoassunti che, per esempio, hanno genitori ultra sessantacinquenni perché rientra questa opportunità”.
“Sulle deroghe sicuramente dovrà essere riscritto il contratto oppure ampliato a seconda se i sindacati hanno la forza contrattuale di poter ampliare le deroghe, però quantomeno reintrodurre la questione dei genitori ultra sessantacinquenni non solo come ricongiungimento, ma anche come deroga ai fini del poter consentire a chi è vincolato triennalmente in una scuola di fare l’assegnazione provvisoria”.
“Detto questo, articolo 2 e articolo 7 sono i due articoli del contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che identificano il significato di chi può chiedere utilizzazione, di chi può chiedere assegnazione provvisoria o volendo, chiedere entrambe le cose”.