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Precari, indicazioni utili per la domanda di disoccupazione Naspi

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Il 30 giugno scade il termine per i contratti a tempo determinato per i docenti.

Per supplenti e precari è arrivato il momento di presentare la domanda di disoccupazione, la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Vi è la possibilità presentare la domanda di disoccupazione a partire dall’1 luglio, se i contratti di lavoro terminano il 30 giugno.

I requisiti

I docenti, in possesso dei requisiti per richiedere la Naspi, devono inoltrare domanda entro 68 giorni dal termine del contratto.

I docenti devono essere disoccupati, cioè privi di occupazione perché licenziati contro la propria volontà, aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione involontaria, avere effettuato almeno 30 giornate di lavoro effettivo, negli ultimi 12 mesi prima del licenziamento.

Come fare la domanda

A questo proposito l’Ufficio scolastico di Chieti, con una nota del 26 giugno, dà indicazioni operative, validi per tutti i docenti, al personale della scuola interessato a presentare la domanda.

Per evitare che si creino lunghe file al Centro per l’Impiego, si ricorda che, in base al D.lgs 150/2015, il personale con contratto di lavoro in scadenza al 30 giugno non dovrà presentarsi presso il Centro per l’Impiego per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, prima della presentazione della Naspi.

L’articolo 21 del decreto prevede che la presentazione della domanda di Naspi, resa online all’Inps, anche il tramite di un patronato, equivalga alla Did (la dichiarazione di immediata disponibilità).

Entro 15 giorni gli interessati dovranno recarsi, presso il Centro per l’Impiego per l’eventuale convalida dalla Did e per la sottoscrizione del Patto di Servizio.

La mancata presentazione entro 15 giorni al Centro per l’Impiego non inficerebbe il buon esito dell’iter della domanda di Naspi considerato che, trascorso il termine di due settimane, sarà compito del Centro per l’impiego convocare gli interessati entro ulteriori 90 giorni nel caso siano ancora disoccupati.

A chi spetta e a chi non spetta

Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Importo dell’indennità NASpl

La misura della prestazione è quantificata, come riporta la circolare  94 del 12/5/2015,

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
  • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L’importo totale della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).

Decorrenza

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.

L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.

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