I trionfali comunicati ministeriali che accompagnano l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 – celebrando l’assegnazione record di oltre centomila contratti a termine e cinquantaseimila supplenze su sostegno – svelano, al di là della retorica governativa, il fallimento strutturale delle politiche di reclutamento della scuola statale italiana.
L’istruzione pubblica continua a reggersi sull’impiego sistematico di oltre duecentomila docenti con contratto a tempo determinato: circa il 20% dell’intero corpo docente nazionale, a fronte di una media fisiologica del 5-6% registrata nei principali sistemi educativi europei come Francia e Germania. Un fenomeno che non ha nulla di congiunturale: nell’ultimo decennio la platea dei precari della scuola si è quintuplicata, certificando una precisa linea di disinvestimento. Non siamo di fronte a una gestione fisiologica delle supplenze brevi, ma a un ammortizzatore economico permanente: docenti assunti a settembre per garantire i livelli essenziali delle prestazioni dello Stato e licenziati al 30 giugno per consentire al Ministero dell’Economia e delle Finanze di fare «cassa» nei mesi estivi, eludendo scatti di anzianità e continuità contrattuale.
Questa reiterazione seriale di contratti a termine oltre la soglia comunitaria dei 36 mesi calpesta apertamente la Direttiva 1999/70/CE. A oltre dieci anni dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-22/13, Mascolo), l’Italia continua a collezionare procedure d’infrazione e condanne con risarcimento del danno davanti ai giudici del lavoro.
Se nel settore privato il superamento di determinati limiti temporali impone l’automatica conversione a tempo indeterminato, la Pubblica Amministrazione continua a operare in deroga ai più elementari principi di tutela del lavoro. La giustificazione di rito – fondata sull’art. 97 della Costituzione e sull’obbligo del concorso pubblico – si scontra con una clamorosa contraddizione interna allo stesso comparto scuola: il personale ATA viene storicamente e legittimamente stabilizzato attraverso graduatorie per soli titoli e servizio (le graduatorie permanenti 24 mesi ex art. 554 D.Lgs. 297/94). Risulta giuridicamente indifendibile considerare legittima la stabilizzazione per titoli e servizio per i profili amministrativi e tecnici e negarla radicalmente al personale docente abilitato e specializzato con anni di cattedra, configurando una disparità di trattamento priva di fondamento razionale.
A questa precarizzazione di massa il Ministero dell’Istruzione e del Merito non risponde stabilizzando chi garantisce la tenuta quotidiana degli istituti, ma alimentando una logorante corsa all’accumulo di punti per scalare le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
Si è consolidato un florido mercato accademico privato e convenzionato, in cui percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU (con costi che oscillano tra i 2.000 e i 3.000 euro) e corsi di specializzazione sul sostegno (TFA, con rette d’iscrizione che superano regolarmente i 3.500–4.000 euro, oltre ai costi vivi di tirocini e selezioni) pesano per intero sulle tasche dei lavoratori. Docenti con stipendi tra i più bassi d’Europa si trovano costretti a finanziare privatamente il sistema universitario solo per non retrocedere nelle graduatorie, pagando una vera e propria rendita di posizione a vantaggio degli atenei.
A questo circuito speculativo si affianca una selezione concorsuale fondata prevalentemente su test nozionistici standardizzati a risposta multipla. Ridurre l’atto pedagogico a una prova a crocette significa ignorare la natura della professione: un quiz mnemonico non misura l’autorevolezza relazionale, la resilienza emotiva, l’empatia e la capacità di gestione del gruppo classe. Competenze complesse che chi insegna da 3, 5, 10 o 15 anni ha ampiamente dimostrato, affinato e convalidato sul campo, assumendosi le medesime responsabilità giuridiche e deontologiche dei colleghi a tempo indeterminato.
Le conseguenze più drammatiche di questa architettura ricadono sulla qualità dell’offerta formativa e sul diritto costituzionale allo studio, colpendo al cuore gli allievi più fragili.
Sul sostegno didattico si è raggiunto un paradosso intollerabile: oltre il 50% dei docenti in servizio è a tempo determinato. La platea dei supplenti supera numericamente quella dei docenti di ruolo. Ogni anno scolastico la relazione educativa tra studente con disabilità e insegnante viene azzerata da una burocrazia cieca, vanificando alleanze pedagogiche costruite con fatica insieme alle famiglie. L’espediente ministeriale di blindare le supplenze tramite la conferma diretta del supplente su richiesta dei genitori rappresenta una deriva privatistica che scardina la trasparenza delle graduatorie e il principio del merito comparativo, senza risolvere il problema di fondo: trasformare cattedre strutturali, mascherate nell’artificio dell’«organico di fatto», in effettivo «organico di diritto».
È tempo di superare la narrazione governativa secondo cui i vincoli assunzionali del PNRR impedirebbero riforme organiche di stabilizzazione. L’Unione Europea apre procedure d’infrazione per punire la reiterazione abusiva del lavoro precario, non per vietare la stabilizzazione trasparente di personale già abilitato e formato dallo Stato.
I tavoli tecnici con la Commissione Europea non possono restare avvolti nella riservatezza istituzionale: il corpo docente ha il diritto democratico di conoscere i termini precisi delle interlocuzioni su reclutamento e target PNRR. L’Italia partecipa a pieno titolo agli organi decisionali dell’Unione; attribuire a un’astratta volontà comunitaria scelte legislative interamente nazionali è un espediente retorico che elude la responsabilità politica.
Uscire dal collasso non richiede sanatorie indiscriminate né oneri insostenibili per la finanza pubblica. La soluzione risiede nel ripristino del Doppio Canale di Reclutamento, istituito dall’art. 2 della Legge 417/1989 dall’allora Ministro Sergio Mattarella:
Studi e calcoli sindacali confermano che la stabilizzazione tramite doppio canale e la conversione dell’organico di fatto in organico di diritto presentano un impatto finanziario ridottissimo, se non del tutto nullo per il bilancio dello Stato: quelle cattedre vengono comunque retribuite ogni anno con risorse pubbliche, con l’aggravio dei costi legali derivanti dai contenziosi seriali per risarcimento e mancata progressione stipendiale.
Il doppio canale disinnesca la contrapposizione tra idonei di concorso e precari storici, allarga la base delle immissioni ed estingue la precarietà cronica. Non si tratta di una rivendicazione di parte, ma dell’unica riforma strutturale in grado di restituire certezza del diritto, dignità costituzionale al lavoro docente e stabilità pedagogica agli studenti della scuola pubblica.
Maria Pandolfo