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Procedimento disciplinare, il TAR frena i genitori: “L’accesso agli atti riguarda esclusivamente documenti già esistenti ed emanati, non dossier ipotetici o mai avviati”

Nessuna “spedizione esplorativa” tra le carte della scuola alla ricerca di procedimenti disciplinari fantasma contro i dirigenti scolastici. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), con sentenza 15701/2026, ha respinto il ricorso presentato dal padre di uno studente di un liceo statale di Roma, ribadendo un principio giuridico fondamentale: il diritto di accesso agli atti amministrativi riguarda esclusivamente documenti già esistenti ed emanati, non dossier ipotetici o mai avviati.

La vicenda: dal colloquio negato al contenzioso legale

La controversia ha avuto origine nel maggio 2024, quando il genitore ha appreso da un docente l’impossibilità di svolgere il previsto colloquio scuola-famiglia a causa di una determinazione della Dirigente scolastica. In seguito a questo episodio e a successive interlocuzioni con l’istituto, nell’agosto l’uomo ha chiesto formalmente ai responsabili degli uffici competenti di segnalare i fatti all’ufficio procedimenti disciplinari.

Dopo aver ottenuto copia della corrispondenza interna dell’Amministrazione e aver avuto un incontro con la preside nel gennaio 2025, il genitore ha inoltrato nel maggio 2025 una nota formale per richiedere che la vicenda avesse un seguito disciplinare. Nel luglio 2025, ha infine presentato un’ulteriore istanza di accesso per visionare gli eventuali atti istruttori scaturiti dal suo esposto.

Il no del TAR: “«”Nessuna istanza esplorativa sugli atti interni”»”

Di fronte al silenzio dell’Amministrazione e al successivo no della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’uomo si è rivolto alla giustizia amministrativa.

I giudici di Via Flaminia hanno tuttavia rigettato l’impugnazione, confermando che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio aveva già chiarito, con nota trasmessa all’interessato, l’assenza dei presupposti per attivare qualsiasi procedimento disciplinare. Avendo l’istituzione scolastica già fornito tutta la documentazione in suo possesso, la pretesa di verificare l’esistenza di ulteriori e ipotetici atti è stata giudicata inammissibile e infondata.

Come ricordato nella sentenza del TAR Lazio, la giurisprudenza amministrativa vieta in modo costante le richieste di accesso con finalità puramente esplorative: l’accesso può essere esercitato solo su atti già adottati.

Preside controinteressata: necessaria la notifica formale

La pronuncia del tribunale romano ha chiarito anche un importante snodo procedurale. Nel respingere i motivi aggiunti relativi alla decisione della Commissione statale per l’accesso, i giudici hanno ribadito che il dirigente scolastico oggetto di un esposto disciplinare assume la veste tecnica di controinteressato. Di conseguenza, qualsiasi ricorso finalizzato a conoscere gli esiti di quell’esposto deve essergli obbligatoriamente notificato, pena l’inammissibilità dell’azione legale.

Tenuto conto della delicatezza della vicenda, il TAR Lazio ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti e ha ordinato l’oscuramento dei dati personali del minore e dei genitori in qualsiasi futura riproduzione del provvedimento.

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