Home Precari Proroga supplenze, ecco quando è possibile

Proroga supplenze, ecco quando è possibile

CONDIVIDI

Una nostra lettrice, che è impegnata in una supplenza in una scuola secondaria, ci chiede se è possibile, nel caso di altre assenze del docente titolare che sta sostituendo, senza continuità, prolungare la supplenza.

Proroga se il titolare rinnova l’assenza senza soluzione di continuità

Nel caso in cui al primo periodo di assenza del titolare ne dovesse seguire un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da un giorno festivo, o dal giorno liberolo stesso supplente già in servizio potrà ricevere la proroga di supplenza, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Si tratta di uno dei casi classici di proroga della supplenza. Tuttavia è bene ricordare le altre condizioni.

Proroga della supplenza nei periodi di sospensione delle lezioni

Parlando di proroghe delle supplenze, non può sfuggirci il caso della proroga in caso di sospensione delle attività didattiche.

Se dovesse verificarsi tale situazione, quindi se il titolare dovesse assentarsi in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo già noto di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.

Ne consegue che, si rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Le supplenze 2018/2019

Nell’annuale circolare delle supplenze emanata dal Ministero dell’Istruzione, quest’anno si fa riferimento, in merito alle supplenze brevi, al personale dell’organico del potenziamento.

La circolare riporta, nel paragrafo “supplenze brevi”, il riferimento all’art.28 c.1 del nuovo CCNL 2016/18 che prevede l’indisponibilità del docente di potenziamento per le supplenze fino a 10 giorni non solo per le ore di insegnamento curriculare ma anche per ogni altra attività deliberata nel PTOF.

Ricordiamo ciò allo scopo di fornire un quadro ampio sulle supplenze.